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Document 32004D0830

    2004/830/CE: Decisione della Commissione, del 18 ottobre 2004, che chiude il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

    GU L 359 del 4.12.2004, p. 55–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/830/oj

    4.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 359/55


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2004

    che chiude il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

    (2004/830/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare l'articolo 20,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 2164/98 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto (il prodotto in questione), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 e ex 2941 90 00 originari dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 12 % nei confronti dei singoli esportatori, con un'aliquota di dazio residuo del 14,6 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

    B.   PROCEDIMENTO IN CORSO

    1.   Domanda di riesame

    (2)

    In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, una richiesta di apertura di riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio da parte di un produttore indiano del prodotto in questione, la Nestor Pharmaceuticals Limited (il richiedente). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ad altri esportatori del prodotto in questione in India, di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997) ma di avere esportato il prodotto in questione nella Comunità in un periodo successivo. Pertanto, esso ha chiesto che, nel caso venga accertata l’esistenza di sovvenzioni, sia fissata un'aliquota di dazio individuale.

    2.   Apertura di un riesame accelerato

    (3)

    La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 relativo al richiedente.

    3.   Il prodotto in esame

    (4)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2164/98.

    4.   Periodo dell'inchiesta

    (5)

    L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame).

    5.   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e il governo dell’India dell’apertura dell’inchiesta ed ha fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

    (7)

    La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Nuova Delhi e a Hyderbad.

    C.   AMBITO DEL RIESAME

    (8)

    Poiché il richiedente non ha avanzato alcuna richiesta di riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente le sovvenzioni.

    (9)

    La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni oggetto dell'inchiesta iniziale, verificando se il richiedente avesse beneficiato di altri sistemi di sovvenzioni o di sovvenzioni ad hoc per quanto riguarda il prodotto in questione.

    D.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    1.   Qualifica di nuovo esportatore

    (10)

    Il richiedente ha dimostrato di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore relative al prodotto in esame.

    (11)

    L’inchiesta ha confermato che, nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o luglio 1996 e il 30 giugno 1997, il richiedente non ha esportato il prodotto in questione e che ha cominciato a esportare verso la Comunità dopo tale periodo.

    Durante l’inchiesta iniziale, il richiedente non è stato oggetto di un’inchiesta individuale, per motivi diversi dal rifiuto di cooperare con la Commissione.

    Il richiedente va quindi considerato un nuovo esportatore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se per il richiedente fosse possibile stabilire un’aliquota individuale del dazio compensativo.

    2.   Sovvenzioni

    (12)

    In base alle informazioni contenute nella risposta del richiedente al questionario della Commissione e alle informazioni raccolte successivamente nel corso dell’inchiesta, sono stati presi in esame i seguenti sistemi:

    credito di dazi d'importazione,

    esenzione dall'imposta sul reddito,

    libretto crediti,

    esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali,

    zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione, e

    sistema di licenze preliminari per esportazioni fisiche.

    2.1.   Sistemi oggetto dell’inchiesta iniziale e utilizzati dal richiedente

    2.1.1.   Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)

    (13)

    Il richiedente ha beneficiato del DEPBS post-esportazione. La descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel paragrafo 4.3 del documento «Politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007» e al capitolo 4 del relativo manuale di procedura, volume I, 2002-2007 (4). La politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 si basa sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) (legge n. 22 del 1992).

    (14)

    Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema chiedendo crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPBS sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le Standard Input/Output Norms (SION), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

    (15)

    Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell'ambito di tale sistema, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell'operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del sistema DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. L’esportatore viene a conoscenza dell'importo di cui beneficerà in questa fase della procedura. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione. Non c'è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato.

    (16)

    È inoltre emerso che, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili in uso in India, i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali.

    (17)

    I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

    I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data di rilascio.

    (18)

    Una richiesta di crediti DEPBS può coprire fino a 25 operazioni di esportazione e, se registrata elettronicamente, un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica, non esistono scadenze rigide per la domanda, in quanto i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura 2002-2007 sono sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente che figura nella domanda di DEPBS.

    (19)

    Le principali caratteristiche del DEPBS non sono cambiate rispetto all'inchiesta iniziale. Il sistema consiste di una sovvenzione che dipende, di diritto, dall'andamento delle esportazioni. L’inchiesta iniziale ha concluso che si tratta di una sovvenzione specifica e compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

    (20)

    Nell’inchiesta iniziale, l’importo della sovvenzione DEPBS è stato calcolato utilizzando le migliori informazioni disponibili, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e, pro rata temporis, l’aliquota DEPBS è stata considerata pari all’aliquota della sovvenzione corrispondente. Poiché il richiedente ha collaborato, fatto che rappresenta un cambiamento delle circostanze ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, l’utilizzo dello stesso metodo non deve risultare penalizzante.

    (21)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al richiedente al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In tale momento, il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Come illustrato al considerando 15, una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione, e neppure in merito all'importo della sovvenzione medesima. Inoltre, come spiegato sempre allo stesso considerando, eventuali modifiche delle aliquote DEPBS intervenute tra il momento in cui l'esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPBS non hanno effetto retroattivo sull'importo del vantaggio concesso. Come risulta dal considerando 16, conformemente ai principi contabili in vigore in India, le società possono registrare i crediti DEPBS, in base alla contabilità per competenza, come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Infine, potendo contare sulla sovvenzione prevista dal sistema DEPBS e su vantaggi nel quadro di altri schemi, le società si trovano già in una posizione più vantaggiosa dal punto di vista della concorrenza e possono, grazie alle sovvenzioni, praticare prezzi più bassi.

    (22)

    La logica che sottende l’istituzione di un dazio compensativo è quella di rimediare alle pratiche commerciali basate su un vantaggio illecito in termini di concorrenza. Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del sistema DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell'inchiesta. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base.

    (23)

    Il richiedente ha sostenuto che per il calcolo del margine di sovvenzione nel quadro dell’inchiesta presente, si sarebbe dovuto tenere conto unicamente dei crediti DEPBS derivanti dalle operazioni di esportazione del prodotto in questione. Tuttavia, nel quadro del sistema DEPBS, non esiste l’obbligo di limitare l'uso dei crediti DEPBS all'importazione in esenzione da dazio di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Al contrario, i crediti DEPBS, oltre ad essere liberamente trasferibili, possono essere venduti o utilizzati per l’importazione di merci non soggette a restrizioni sull’importazione (i fattori produttivi relativi al prodotto in questione appartengono a tale categoria), ad eccezione dei beni strumentali. Pertanto, il prodotto in questione può beneficiare di tutti i crediti DEPBS accumulati.

    (24)

    Il richiedente ha inoltre sostenuto che per calcolare l’importo della sovvenzione fosse necessario dedurre come spese le imposte sulle vendite pagate sul trasferimento dei crediti DEPBS. Tuttavia, l’imposta sulle vendite non costituisce un costo necessariamente sostenuto per richiedere o per beneficiare della sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. L'imposta sulle vendite rappresenta la conseguenza di una decisione puramente commerciale di disporre di un credito DEPBS già ottenuto, vendendolo, invece di utilizzarlo, in esenzione dall’imposta sulle vendite, per compensare i dazi dovuti per importazioni successive. Le tasse di domanda pagate per avere accesso ai crediti DEPBS sono state invece considerate spese necessarie e quindi dedotte.

    (25)

    L’importo totale della sovvenzione (nominatore) è stato determinato sulla base delle vendite complessive destinate all’esportazione durante il periodo dell'inchiesta (denominatore) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione calcolato per il richiedente nel quadro di tale sistema è del 3,3 %.

    2.1.2.   Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES)

    (26)

    Il richiedente ha beneficiato di un’esenzione parziale dall’imposta sul reddito relativamente ai profitti derivanti dalle vendite all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC della legge sulle imposte sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961).

    (27)

    La sezione 80HHC della legge sulle imposte sul reddito del 1961 è stata abrogata a partire dall’anno di accertamento 2005-2006 (ossia per l’anno finanziario che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005). Tale sistema non conferirà pertanto al richiedente alcun vantaggio dopo il 31 marzo 2004. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, tale sistema non sarà pertanto compensato.

    2.2.   Sistemi oggetto dell’inchiesta iniziale ma di cui la società non ha beneficiato.

    2.2.1.   Libretto crediti

    (28)

    Il richiedente non ha beneficiato di tale sistema, abolito il 1o aprile 1997 e sostituito dal DEPBS.

    2.2.2.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

    (29)

    Il richiedente non ha importato beni strumentali nel quadro del EPCGS, non avvalendosi quindi del sistema in oggetto.

    2.2.3.   Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones, EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units, EOU)

    (30)

    La sede della società richiedente non è situata in una EPZ e la società non ha operato nel quadro di un sistema EOU, non avvalendosi quindi dei sistemi in oggetto.

    2.3.   Sistema utilizzato dal richiedente per il prodotto in questione e risultato compensabile: sistema di licenze preliminari per esportazioni fisiche (Advance License Scheme for physical exports, ALS)

    (31)

    Nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, il richiedente ha beneficiato di vantaggi nel quadro di tale sistema. La descrizione dettagliata del sistema si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.7 della politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del relativo manuale di procedura, volume I, 2002-2007.

    (32)

    Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori.

    (33)

    L'ALS permette l'importazione in esenzione da dazio di fattori di produzione che devono essere fisicamente incorporati nei prodotti risultanti destinati all'esportazione. Per poter procedere alle verifiche, le autorità indiane obbligano l'esportatore a tenere, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze» (capitolo 4.30 e appendice 18 del manuale di procedura, volume I, 2002-2007), in pratica un registro dell’utilizzo effettivo. Le autorità indiane decidono il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie, che sono trascritti sulla licenza. Al momento dell’importazione e dell’esportazione le operazioni sono trascritte sulla licenza da funzionari del governo. Le autorità indiane fissano il volume delle importazioni ammesse nel quadro di tale sistema tramite le Standard Input/Output Norms, con le quali, sulla base di un ipotetico utilizzo ottimale dei fattori produttivi, si calcola un quantitativo di riferimento dei prodotti risultanti destinati all’esportazione. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel manuale di procedura, volume II, 2002-2007. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto (18 mesi, con due proroghe possibili di 6 mesi ciascuna).

    (34)

    Nel corso dell’inchiesta ai fini del riesame è emerso che i fattori produttivi che, in base alle importazioni ammesse ai sensi delle Standard Input/Output Norms, il richiedente ha importato, in esenzione dai dazi, nel quadro del sistema in oggetto, sono stati importati in quantità superiore rispetto a quanto necessario per produrre il quantitativo di riferimento del prodotto risultante destinato all’esportazione. In questo caso, le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono risultate sufficientemente accurate. Inoltre, il richiedente non ha inserito nell’apposito registro i dati relativi all'utilizzo effettivo dei fattori produttivi. Al contrario, esso ha erroneamente trascritto nel registro un quantitativo di fattori produttivi basato sulle previsioni più generose fornite dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input/Output Norms, pur avendo, in realtà, consumato meno fattori produttivi importati per produrre il quantitativo di riferimento di prodotto destinato all’esportazione. Né il richiedente né le autorità indiane sono riusciti a dimostrare che l'esenzione dai dazi all'importazione non ha prodotto una restituzione in eccesso.

    (35)

    L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverosia un contributo finanziario del governo dell'India che ha conferito un vantaggio al richiedente. Inoltre, il sistema ALS dipende di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

    (36)

    Tale sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono sufficientemente precise e non possono essere considerate un sistema di verifica dell’effettivo utilizzo di fattori produttivi. Un controllo efficace, basato su un registro dell’utilizzo effettivo adeguatamente compilato, non è stato effettuato. Le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (Allegato II, titolo II, paragrafo 5, e Allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione in eccesso.

    (37)

    Al momento della comunicazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che il sistema ALS funzionava come un sistema ammesso di restituzione o di restituzione sostitutiva, sostenendo, senza fornire nuovi elementi di prova attendibili e senza provare la validità delle sue affermazioni, che, conformemente al regolamento di base, le autorità indiane hanno applicato un meccanismo di verifica adeguato. A tale scopo, il richiedente ha fatto riferimento ai seguenti elementi di verifica di cui il governo dell’India si può avvalere: Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione presumibilmente precise, informazioni relative alla quantità dei fattori produttivi utilizzati e al prodotto risultante rintracciabili nei documenti relativi all’importazione e all’esportazione (bolla di sortita per l’esportazione e bolla doganale per l’importazione), nel registro doganale delle importazioni ed esportazioni effettuate nel quadro del sistema ALS, nel registro dell’utilizzo effettivo di cui al considerando 33 e in un registro relativo al credito di dazi all’esportazione (Duty Entitlement Export Certification book, DEECB) e altri meccanismi di verifica che le autorità indiane hanno utilizzato nel contesto della gestione delle accise (per evitare che vengano ingiustamente prelevati i crediti di accisa su fattori produttivi («CENVAT-credits») importati in esenzione da dazio nel quadro del sistema ALS). Inoltre, esso ha sostenuto che la Commissione dovrebbe quantificare il grado di imprecisione delle Standard Input/Output Norms e che, per essere conforme al regolamento di base, un meccanismo di verifica non deve appurare a livello di singola spedizione il rapporto tra fattori produttivi e prodotti risultanti. Infine, esso ha affermato che la Commissione è tenuta, sulla base delle conclusioni di altre inchieste, a non compensare il sistema ALS.

    (38)

    La posizione del richiedente esposta al considerando 37 non modifica le conclusioni della Commissione sul sistema ALS. Il richiedente non ha negato che nella fattispecie, anche se non de jure, le autorità indiane non abbiano applicato adeguatamente il meccanismo di verifica del consumo effettivo. L’inchiesta condotta sui dati relativi al consumo effettivo forniti dal richiedente ha concluso che le Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione non sono sufficientemente precise (cfr. considerando 34). Il richiedente è consapevole di tale imprecisione, come ha confermato, durante l'inchiesta, all’unità incaricata della verifica. Non spetta alla Commissione determinare il grado esatto di imprecisione delle Standard Input/Output Norms; al contrario, essa può negare, in base a sufficienti elementi di prova, la presunta precisione delle Standard Input/Output Norms. Inoltre, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova del fatto di avere tenuto dei registri o altro tipo di documentazione sul consumo effettivo – diversi dalle semplici norme standard sul consumo – ai fini di eventuali verifiche, nell'ambito del sistema ALS, da parte delle autorità indiane. Pertanto, per verificare i quantitativi utilizzati per la produzione destinata all’esportazione, le autorità indiane hanno dovuto basarsi sulle proprie norme standard imprecise. A parere della Commissione, ciò non soddisfa i requisiti di un meccanismo di verifica efficace ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base.

    (39)

    Il richiedente non ha dimostrato che i controlli relativi alle accise legati ai CENVAT-credits forniscano informazioni sul rapporto tra fattori produttivi e prodotto risultante destinato all’esportazione. Pertanto, la Commissione non considera tali controlli parte integrante del meccanismo di verifica di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Il registro relativo al credito di dazi all’esportazione (DEECB) è stato abrogato dalla politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007 e quindi non può più, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, costituire un elemento di verifica significativo. Inoltre, il richiedente non ha dimostrato di avere inserito in tale registro i dati relativi al consumo effettivo. Nessun elemento di prova dimostra che le autorità indiane abbiano applicato un qualsiasi meccanismo di verifica diverso dalle norme standard esageratamente generose, per determinare, con la necessaria precisione, il rapporto causale tra fattori produttivi importati e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. A tale proposito, va osservato che, in realtà, un meccanismo di verifica deve prendere in considerazione le singole spedizioni per rispettare la norma prevista dalla politica in materia di esportazioni e importazioni 2002-2007, come già affermato al considerando 33. Inoltre, solo una norma di questo tipo permette alle autorità incaricate del controllo di verificare che vengano rispettate le severe disposizioni relative ai sistemi di restituzione e ai sistemi di restituzione sostitutiva. Va osservato che, conformemente all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, un sistema di restituzione sostitutiva è ammissibile solo in casi particolari e, tra l’altro, solamente per un periodo di due anni tra l'importazione dei fattori produttivi sostitutivi e l’esportazione.

    (40)

    Infine, per quanto riguarda il sistema ALS, la Commissione non è vincolata da alcun precedente. Il sistema non è mai stato analizzato in base a fatti paragonabili a quelli emersi nel corso della presente inchiesta, in particolare tenuto conto dell’imprecisione delle Standard Input/Output Norms relative al prodotto in questione.

    (41)

    Pertanto, considerata l’assenza di un sistema di restituzione dei dazi ammissibile e di un sistema di restituzione sostitutiva ammissibile e alla luce del fatto che il meccanismo di verifica non è stato applicato in modo efficace, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione dell’integrità dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione.

    (42)

    L’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro del sistema ALS per il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta, con detrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, delle spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione (nominatore). L’importo è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta (denominatore), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che la sovvenzione è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. In base a tale calcolo, la sovvenzione risulta pari a 22 %.

    3.   Importo complessivo delle sovvenzioni compensabili

    (43)

    Tenuto conto delle conclusioni illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è il seguente:

    (%)

     

    DEPBS

    ALS

    Totale

    Nestor Pharmaceuticals Ltd

    3,3

    22

    25,3

    (44)

    Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensabile non deve superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. L’inchiesta iniziale aveva permesso di determinare un livello medio necessario per eliminare il pregiudizio del 14,6 %. Il richiedente non ha chiesto il riesame delle conclusioni relative al pregiudizio. Pertanto, l’importo del dazio compensativo fissato nell'inchiesta presente non deve superare il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell'inchiesta iniziale.

    E.   CHIUSURA DEL RIESAME ACCELERATO

    (45)

    Sulla base delle conclusioni dell’inchiesta ai fini del riesame, si ritiene che le importazioni del prodotto in questione nella Comunità prodotto ed esportato dal richiedente devono continuare ad essere soggette all’aliquota di dazio compensativo corrispondente al livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale.

    (46)

    Poiché tale aliquota del dazio corrisponde all’aliquota già applicabile a tutte le società non nominate individualmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2164/98, tale regolamento non deve essere modificato. Il riesame accelerato relativo al richiedente è pertanto chiuso.

    F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (47)

    Il richiedente e le autorità indiane sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre la chiusura del riesame accelerato ed hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Il governo dell’India non ha presentato alcuna osservazione. I commenti del richiedente successivi alla comunicazione delle informazioni, che riguardano unicamente il sistema ALS, sono stati tenuti in considerazione, come risulta dai considerandi da 37 a 40,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    Il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio relativo alla Nestor Pharmaceuticals Limited è chiuso.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

    (3)  GU C 102 del 29.4.2003, pag. 6.

    (4)  Notifica n. 1/2002-2007 del 31 marzo 2002 del Ministero del Commercio e dell’Industria del governo indiano.


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