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Document 32004D0619
2004/619/ECCouncil Decision of 11 August 2004 modifying the Community import regime with respect to rice
2004/619/CE: Decisione del Consiglio, del 11 agosto 2004, che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso
2004/619/CE: Decisione del Consiglio, del 11 agosto 2004, che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso
GU L 352M del 31.12.2008, p. 35–35
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 279 del 28.8.2004, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2005
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32005D0476 | modifica | articolo 2 | 21/06/2005 |
28.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 11 agosto 2004
che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso
(2004/619/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell'elenco CXL della CE. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. |
(3) |
La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d'America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio). |
(4) |
La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere con l’India e il Pakistan ma non è riuscita a negoziare un accordo accettabile con gli Stati Uniti d’America e la Thailandia. |
(5) |
Per consentire di apportare modifiche a talune concessioni relative al riso semigreggio e al riso lavorato nell'elenco CXL della Comunità europea, dovrebbe essere fissato un nuovo dazio applicabile al riso semigreggio e al riso lavorato. |
(6) |
Poiché la fissazione di un nuovo dazio per il riso semigreggio e il riso lavorato impone di modificare il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento. |
(7) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.
Il dazio applicabile al riso lavorato (codice NC 1006 30) sarà pari a 175 EUR/t.
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione della presente decisione a decorrere dal 1o settembre 2004.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.