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Document 32003R2302

Regolamento (CE) n. 2302/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 192/2002 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

GU L 342 del 30.12.2003, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2302/oj

32003R2302

Regolamento (CE) n. 2302/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 192/2002 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0004 - 0004


Regolamento (CE) n. 2302/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 192/2002 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione del 31 gennaio 2002(2) prevede le modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi ai prodotti di cui al capitolo NC 17 e ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 per i quali è ammesso il cumulo di origine ACP/PTOM o CE/PTOM.

(2) In vista dell'allargamento dell'Unione europea, che avrà luogo il 1o maggio 2004, è opportuno derogare per l'anno 2004 al calendario per la presentazione delle domande previsto dal detto regolamento, al fine di consentire agli operatori economici dei nuovi Stati membri di partecipare all'importazione di tali prodotti a partire dalla data di adesione. Al medesimo fine è inoltre opportuno determinare un quantitativo massimo disponibile al 1o gennaio 2004 per il primo periodo di presentazione delle domande, pari a un terzo del quantitativo annuo massimo fissato nell'allegato III, articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della decisione 2001/822/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'anno 2004, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 192/2002, la domanda di titolo d'importazione verte su un quantitativo pari almeno a 25 tonnellate e non superiore al quantitativo indicato qui di seguito al paragrafo 3 per il periodo di presentazione delle domande del mese di gennaio, e al quantitativo disponibile per i periodi di presentazione successivi.

2. Per l'anno 2004, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 192/2002, le domande di titoli sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, maggio, luglio e ottobre 2004.

3. Per l'anno 2004, in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2002, qualora, a seguito delle domande di titoli presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2004, venga esaurito o superato un volume di 9333 tonnellate, la Commissione, entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle domande di titoli, fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare a ciascuna delle domande presentate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55.

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