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Document 32003R2119

Regolamento (CE) n. 2119/2003 della Commissione, del 2 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

GU L 318 del 3.12.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2119/oj

32003R2119

Regolamento (CE) n. 2119/2003 della Commissione, del 2 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 03/12/2003 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 2119/2003 della Commissione

del 2 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2003(2), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie nonché le entità dell'ex governo iracheno, i cui fondi e risorse economiche sono congelati a norma di detto regolamento.

(2) Il 21 novembre 2003, il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che riporta le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie nonché le entità dell'ex governo iracheno, a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza detto allegato III.

(3) È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

(2) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 12.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno, di cui all'articolo 4

1. Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: l'ex Governatore era il Dott. Issam El Moulla HWEISH; uffici a Mosul e a Basra.

2. Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq.

3. Rasheed Bank [alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank]; P.O. Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq, oppure Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.

4. Rafidain Bank (alias Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: uffici in Iraq, UK, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Sudan e Egitto.

5. Iraqi Airways Company [alias a) Iraq Airways Company, b) Iraqi Airways, c) Iraq Airways, d) IAC, e) I.A.C.]"

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