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Document 32003R0668

    Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 96 del 12.4.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2017; abrogato da 32017R1896

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/668/oj

    32003R0668

    Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pag. 0014 - 0015


    Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione

    dell'11 aprile 2003

    concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9 D,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione comunitaria.

    (2) È consentito il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato per l'utilizzazione di un additivo già autorizzato nei mangimi, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 3 A di suddetta direttiva.

    (3) Il preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento è stato autorizzato per la prima volta a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione(3), in conformità alla direttiva 93/113/CE del Consiglio(4), sulla scorta del parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione animale, concernente in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo additivo è stata prorogata al 30 giugno 2004(5), in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

    (4) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno di una richiesta d'autorizzazione a tempo indeterminato del preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento.

    (5) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole circa l'efficacia del preparato a base di enzimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

    (6) Tenuto conto del parere del comitato, l'esame della richiesta d'autorizzazione presentata per il preparato a base di enzimi dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Il preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.

    (7) L'esame della richiesta rivela che occorre attenersi a determinate procedure per proteggere i lavoratori da un'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe, tuttavia, essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6).

    (8) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Articolo 1

    Il preparato appartenente al gruppo "enzimi" indicato in allegato è autorizzato ad essere utilizzato come additivo nei mangimi alle condizioni stabilite nel suddetto allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

    (3) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

    (4) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

    (5) Ultima proroga nel regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione (GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1).

    (6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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