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Document 32003L0016

Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

GU L 46 del 20.2.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/16/oj

32003L0016

Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0024 - 0024


Direttiva 2003/16/CE della Commissione

del 19 febbraio 2003

che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/1/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

(1) Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) raccomanda come sicuro l'impiego del muschio xilene nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera teoricamente assorbita di circa 10 μg/kg/giorno.

(2) Il SCCNFP raccomanda come sicuro l'impiego del muschio chetone nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera di circa 14 μg/kg/giorno.

(3) Fintantoché non si sarà proceduto a valutare il rischio presentato da queste due sostanze a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(3) tali sostanze sono iscritte in via provvisoria fino al 28 febbraio 2003 nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

(4) Giacché la valutazione dei rischi disposta dal regolamento summenzionato non è stata ancora completata occorre quindi prolungare la durata del periodo d'iscrizione del muschio xilene e del muschio chetone nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

(5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive mirate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte seconda, colonna g della direttiva 76/768/CEE la data "28.2.2003", corrispondente ai numeri d'ordine 61 e 62, è sostituita dalla data "30.9.2004".

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2) GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14.

(3) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

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