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Document 32003L0013

Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 41 del 14.2.2003, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrog. impl. da 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/13/oj

32003L0013

Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/2003 pag. 0033 - 0036


Direttiva 2003/13/CE della Commissione

del 10 febbraio 2003

che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE(4), stabilisce che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

(2) Sulla base delle opinioni espresse dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998, la direttiva 96/5/CE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima di residui di antiparassitari consentita negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

(3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, persino una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg, nelle peggiori circostanze, potrebbe comportare l'assunzione di una quantità di residui superiore alla dose giornaliera ammissibile da parte di lattanti e bambini. Si tratta di antiparassitari o loro metaboliti con una dose giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.

(4) La direttiva 96/5/CE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. I suddetti antiparassitari sono elencati nell'allegato VIII alla direttiva 96/5/CE. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti non contengano gli antiparassitari, in quanto alcuni di essi contaminano l'ambiente, per cui si possono trovare i loro residui nei prodotti.

(5) La salute dei lattanti e dei bambini può essere tutelata in modo più adeguato tramite l'applicazione di ulteriori disposizioni, eventualmente rafforzate da analisi che prescindano dall'origine del prodotto.

(6) La maggior parte degli antiparassitari con valori della dose giornaliera ammissibile inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già vietata a livello comunitario o lo sarà entro il luglio 2003. Gli antiparassitari vietati non dovrebbero essere rilevabili negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, neppure con metodi analitici avanzati. Tuttavia, alcuni antiparassitari degradano lentamente e continuano a contaminare l'ambiente, per cui potrebbero essere presenti negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pur non essendo stati utilizzati. Ai fini del controllo è necessario seguire un approccio armonizzato.

(7) Nell'attesa che la Commissione decida se gli antiparassitari autorizzati siano compatibili con le disposizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione(6), il loro utilizzo continuato deve essere consentito a condizione che i residui di tali antiparassitari non superino le quantità massime di residui definite nella presente direttiva. Tali quantità devono essere fissate a livelli in grado di garantire che, nelle peggiori circostanze, l'assunzione da parte di lattanti e bambini non superi i rispettivi valori della dose giornaliera ammissibile.

(8) La direttiva 96/5/CE deve essere modificata di conseguenza.

(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/5/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 6 è modificato come segue:

- Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite senza indugio."

- Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

"3. a) Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti. Tuttavia, ai fini del controllo

i) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico;

ii) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

Le quantità menzionate ai punti i) e ii) del secondo comma si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

b) Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VII e l'allegato VIII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza."

2) L'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato I alla presente direttiva.

3) L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato II alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2004.

2. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/5/CE entro il 6 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(2) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38.

(3) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

(4) GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8.

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(6) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.

ALLEGATO I

"ALLEGATO VII

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO VIII

Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per lattanti

Tabella 1

Definizione chimica della sostanza

Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)

Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro

Esaclorobenzene

Nitrofen

Ometoato

Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Definizione chimica della sostanza

Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin

Endrin"

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