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Document 32003D0917

2003/917/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

GU L 346 del 31.12.2003, pp. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/917/oj

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32003D0917

2003/917/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0065 - 0066


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

(2003/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra(1) ("accordo di associazione"), in vigore dal 1o giugno 2000, precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli nel comune interesse delle parti. Esso prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

(2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità una accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione.

(3) È opportuno approvare l'accordo siglato il 4 luglio 2003.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione per il protocollo n. 1 e per il protocollo n. 2 conformemente alla procedura descritta all'articolo 3.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero (in prosieguo: "comitato") di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(3), o, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario(4).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/469/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Matteoli

(1) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

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