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Document 32002R2300
Commission Regulation (EC) No 2300/2002 of 19 December 2002 amending Regulation (EC) No 2603/97 laying down the detailed implementing rules for imports of rice originating in the ACP countries or the overseas countries and territories (OCT)
Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
GU L 348 del 21.12.2002, p. 74–74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 3.1 | 23/12/2002 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 2.1 | 22/12/2002 | |
Modifies | 31997R2603 | sostituzione | articolo 4 | 22/12/2002 |
Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0074 - 0074
Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione del 19 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)(1), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(2). (2) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002(4), al fine di sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 1706/98 con riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2286/2002. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Nell'ambito del quantitativo di 125000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio(5), sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti: >SPAZIO PER TABELLA>" 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Nell'ambito del quantitativo di 20000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti: >SPAZIO PER TABELLA>" 3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 Ai fini dell'applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, gli importi dei dazi doganali sono fissati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione(6)." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12. (3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22. (4) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33. (5) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5. (6) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.