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Document 32002R2181

    Regolamento (CE) n. 2181/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    GU L 331 del 7.12.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2181/oj

    32002R2181

    Regolamento (CE) n. 2181/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0014 - 0015


    Regolamento (CE) n. 2181/2002 della Commissione

    del 6 dicembre 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(1), modificato da ultimo dal regolamento n. 2506/95(2), in particolare l'articolo 114,

    considerando quanto segue:

    (1) L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("l'Ufficio"), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94, si occupa di attuare e applicare il sistema di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali.

    (2) Le norme concernenti il procedimento dinanzi all'Ufficio sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 448/96(4). Secondo l'articolo 27 del citato regolamento, le relazioni d'esame eseguite sotto la responsabilità delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) possono essere considerate una base sufficiente per prendere una decisione. Il disposto dell'articolo 27 era tuttavia temporaneo ed è scaduto il 30 giugno 1998.

    (3) L'applicazione temporanea dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1239/95 era finalizzata alla costituzione di un sistema comunitario indipendente, in cui l'Ufficio si occupava dell'esame tecnico delle varietà oggetto della domanda di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali. Dall'esperienza dell'Ufficio è tuttavia emersa la necessità di considerare altre relazioni d'esame rispetto a quelle specificate all'articolo 27.

    (4) La maggior parte dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali concessi dopo il 30 giugno 1998 si fondano su decisioni che tengono conto degli esami tecnici eseguiti sotto la responsabilità di autorità diverse dall'Ufficio, che accordano concessioni in un mercato estremamente competitivo.

    (5) È pertanto necessario regolarizzare le procedure dell'Ufficio a decorrere dal 1o luglio 1998, mantenendo al tempo stesso la possibilità di applicare in futuro l'articolo 27. Il regolamento (CE) n. 1239/95 va pertanto modificato con decorrenza dal 1o luglio 1998.

    (6) Il consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali è stato consultato.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la protezione delle nuove varietà vegetali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 27

    Altre relazioni d'esame

    1. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, o in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, può esser considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistono i seguenti presupposti:

    - il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di base,

    - laddove l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme agli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione o alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e agli articoli 22 e 23,

    - l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi, e

    - nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame.

    2. Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può procedere conformemente all'articolo 55 del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato.

    3. L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro: essa è concordata fra gli uffici interessati.

    4. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti:

    - sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, primo trattino,

    - gli esami tecnici devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base,

    - l'Ufficio deve avere avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti ad effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato e di controllare l'andamento dell'esame tecnico in questione,

    - sussistono i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, quarto trattino."

    2) All'articolo 95 è soppresso il secondo paragrafo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

    (2) GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

    (3) GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

    (4) GU L 62 del 13.3.1996, pag. 3.

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