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Document 32002R1309

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio, del 12 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

GU L 192 del 20.7.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1309/oj

32002R1309

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio, del 12 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio

del 12 luglio 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire una gestione amministrativa più efficace, il documento di vigilanza di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 517/94(1) dovrebbe essere aggiornato per adeguarlo al documento comune di vigilanza comunitaria contenuto nei regolamenti (CE) n. 3285/94(2) e (CE) n. 519/94(3), modificati dal regolamento (CE) n. 139/96(4). Per motivi di chiarezza, le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbero essere opportunamente riformulate.

(2) Occorre introdurre la possibilità di richiedere e rilasciare il documento di vigilanza per via elettronica. A tal fine, è necessario modificare l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 517/94 per consentire la trasmissione per via elettronica della domanda.

(3) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 relative alle procedure adottate dal comitato dovrebbero essere adeguate per tenere conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(4) La procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 517/94 relativa all'adozione di misure di salvaguardia urgenti a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento è una variante della vecchia procedura "IIIB", che non è più applicata. Per quanto riguarda le misure di salvaguardia urgenti, è opportuno applicare la procedura prevista all'articolo 6, lettera c), prima alternativa, della decisione 1999/468/CE.

(5) La procedura per l'adozione di misure di salvaguardia standard di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 517/94 corrisponde a quella indicata all'articolo 6, lettera c), seconda alternativa, della decisione 1999/468/CE, prevista in caso di applicazione di questo tipo di misure.

(6) La procedura per l'applicazione delle misure di vigilanza ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbe pertanto essere identica a quella applicata per le normali misure di salvaguardia, cioè quella prevista all'articolo 6, lettera c), seconda alternativa, della decisione 1999/468/CE, dal momento che i due tipi di misure sono strettamente connessi.

(7) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 relative alla procedura del comitato.

(8) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, la Repubblica federale di Iugoslavia include il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Nel Kosovo, l'amministrazione civile internazionale (UNMIK) ha istituito un'amministrazione doganale distinta. Gli allegati del regolamento dovrebbero essere modificati per tenere conto della situazione.

(9) Il regolamento (CE) n. 517/94 dovrebbe essere pertanto opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.

Nel caso di misure di vigilanza comunitaria preventiva, questo documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda fatta da un qualsiasi importatore della Comunità alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa, per una qualsiasi quantità richiesta. Si presume che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento d'importazione è redatto su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VII. Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano mutatis mutandis.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di importazione è rilasciato conformemente alle disposizioni del titolo IV.

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.";

2) l'articolo 21 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le autorizzazioni d'importazione sono chieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.";

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo: "5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una autorizzazione di importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

3) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25

Il comitato dei tessili

1. La Commissione è assistita da un comitato, qui di seguito denominato 'il comitato'.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Per gli aspetti di cui al titolo III del presente regolamento, fatta eccezione per l'articolo 13, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato, conformemente alle procedure che saranno stabilite nel regolamento interno del comitato. La scadenza di cui all'articolo 6, lettera b), della decisione 1999/468/CE è di un mese a decorrere dalla decisione della Commissione in relazione alle misure di salvaguardia. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o revocare la decisione adottata dalla Commissione entro tre mesi dalla data in cui essa gli è stata sottoposta, scadenza al termine della quale la decisione della Commissione è considerata revocata.

4. Per quanto riguarda le misure di salvaguardia urgenti ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, si applica la procedura di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 della stessa. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato, conformemente alle procedure che saranno stabilite nel regolamento interno del comitato. La scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo b) della decisione 1999/468/CE è di un mese a decorrere dall'adozione della decisione della Commissione relativa alle misure di salvaguardia. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la decisione della Commissione.

5. Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, sentire il comitato su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.";

4) agli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 6, paragrafi 2 e 3, 7, paragrafo 1, 8, paragrafo 2, 17, paragrafi 3 e 6, 20, 21, paragrafi 2 e 3, 22, 23 e 28, le parole "conformemente all'appropriata procedura di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle parole "conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

5) gli allegati sono modificati come segue:

a) Negli allegati IIIB e VI la dicitura "REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA" è sostituita da "REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA(6).";

b) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/2002 (GU L 146 del 4.6.2002, pag. 1).

(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

(3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1).

(4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 7.

(5) GU L 184 del 28.6.1999, pag. 23.

(6) Include il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO

"ALLEGATO VII

Elenco dei dati da inserire nelle caselle del documento di vigilanza

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