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Document 32002R1282

    Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 187 del 16.7.2002, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1282/oj

    32002R1282

    Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0003 - 0012


    Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione

    del 15 luglio 2002

    recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 22,

    considerando quanto segue:

    (1) Dall'esperienza compiuta dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda gli scambi di animali ivi contemplati agli articoli 5, 13 e 23, emerge che è necessario chiarire alcuni requisiti a cui è subordinato il riconoscimento degli organismi, istituti o centri ed adottare determinate disposizioni relative alla quarantena.

    (2) È pertanto necessario procedere ad alcuni adattamenti tecnici relativi alle condizioni di riconoscimento degli organismi, istituti o centri, nonché istituire un certificato specifico per gli scambi degli animali in esame e infine precisare l'elenco delle malattie soggette a denuncia.

    (3) È opportuno che gli organismi, gli istituti o i centri già riconosciuti dagli Stati membri in virtù delle disposizioni finora in vigore continuino a godere del riconoscimento e si conformino ai nuovi requisiti quanto prima.

    (4) È pertanto necessario modificare gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE.

    (5) Per dare a tutti gli Stati membri un ragionevole periodo di tempo per poter applicare le disposizioni del presente regolamento è opportuno fissare un termine di decorrenza della loro applicazione.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

    ALLEGATO

    1. Il testo dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO A

    MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    2. Il testo dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO C

    CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI

    1. Per essere ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della presente direttiva, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), deve:

    a) essere nettamente delimitato e separato dall'ambiente circostante o dagli animali e situato ad una distanza tale da non presentare alcun rischio o minaccia per lo status sanitario delle aziende agricole vicine;

    b) possedere mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché disporre di strutture adeguate di quarantena e applicare procedure riconosciute per gli animali provenienti da fonti non riconosciute;

    c) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato, di un programma ai sensi dell'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B. Affinché un organismo, un istituto o un centro siano dichiarati indenni da tali malattie, l'autorità competente valuta i registri relativi allo stato di salute degli animali, conservati almeno per gli ultimi tre anni, nonché i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali presso l'organismo, l'istituto o il centro. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, i nuovi stabilimenti vengono riconosciuti se gli animali ivi detenuti provengono da stabilimenti riconosciuti;

    d) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:

    i) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento;

    ii) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile) degli animali giunti nello stabilimento o che l'abbiano lasciato, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto in provenienza o a destinazione dello stabilimento e al loro stato di salute;

    iii) i risultati degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;

    iv) i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;

    v) i risultati degli esami post mortem di tutti gli animali deceduti nello stabilimento, compresi gli animali nati morti;

    vi) le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena;

    e) avere accordi con un laboratorio competente, incaricato di effettuare gli esami post mortem o disporre di uno o più locali dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente sotto l'autorità del veterinario riconosciuto;

    f) aver preso disposizioni idonee o disporre sul posto delle strutture necessarie per l'eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o soppressi per eutanasia;

    g) assicurarsi, mediante contratto o strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima. Tale veterinario deve:

    i) rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, sezione B, della direttiva 64/432/CEE;

    ii) provvedere affinché nell'organismo, istituto o centro vengano applicate misure adeguate di sorveglianza e di lotta in relazione alla situazione sanitaria del paese, approvate dalle competenti autorità. Tali misure comprendono:

    - un piano annuale di sorveglianza delle malattie, contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi,

    - test clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili,

    - ove del caso, la vaccinazione degli animali sensibili contro le malattie infettive, solo conformemente alla normativa comunitaria;

    iii) provvedere affinché sia immediatamente notificata all'autorità competente qualsiasi morte sospetta o la presenza di qualunque altro sintomo che lasci supporre che gli animali abbiano contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B, ove esse siano soggette a denuncia nello Stato membro;

    iv) provvedere affinché gli animali in entrata siano stati debitamente isolati, a norma della presente direttiva e, se del caso, delle istruzioni emanate dall'autorità competente;

    v) essere responsabile del rispetto quotidiano dei requisiti di polizia sanitaria previsti dalla presente direttiva e dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali durante il trasporto e all'eliminazione dei rifiuti animali;

    h) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conforme a quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 86/609/CEE.

    2. Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

    a) i locali vengono costantemente controllati da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente il quale:

    i) visiti i locali dell'organismo, istituto o centro almeno una volta all'anno;

    ii) controlli l'attività del veterinario riconosciuto e l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie;

    iii) vigili sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva;

    b) sono ammessi nello stabilimento solo animali provenienti da un altro organismo, istituto o centro riconosciuto, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

    c) il veterinario ufficiale accerta che:

    - le disposizioni della presente direttiva sono rispettate,

    - i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio sugli animali non abbiano rivelato la presenza di nessun caso di malattie elencate negli allegati A e B;

    d) l'organismo, istituto o centro conserva i registri di cui al punto 1, lettera d), per un periodo di almeno dieci anni dopo il riconoscimento.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva e al punto 2, lettera b), del presente allegato gli animali, comprese le scimmie (simiae e prosimiae) non provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti, possono essere introdotti in un organismo, un istituto o un centro riconosciuto purché siano preventivamente sottoposti a quarantena sotto controllo ufficiale, attenendosi alle istruzioni emanate dall'autorità competente.

    Nel caso delle scimmie (simiae e prosimiae), devono essere rispettati i requisiti in materia di quarantena stabiliti dal codice zoosanitario dell'UIE (capitolo 2.10.1 e appendice 3.5.1).

    Per gli altri animali messi in quarantena secondo quanto disposto al primo comma del presente punto, il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni per le malattie elencate nell'allegato A.

    4. Gli animali detenuti in un organismo, istituto o centro riconosciuto possono uscire da tali stabilimenti soltanto se sono destinati ad un altro organismo, istituto o centro riconosciuto nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro; tuttavia, se non sono destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto, tali animali possono uscire unicamente nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'autorità competente per prevenire ogni rischio di contagio.

    5. Gli Stati membri che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria possono chiedere che all'organismo, istituto o centro riconosciuto siano imposti requisiti e certificati supplementari adeguati per le specie sensibili.

    6. Il riconoscimento è parzialmente o interamente sospeso, revocato o ripristinato nei casi seguenti:

    a) qualora l'autorità competente ritenga che non sono rispettati i requisiti di cui al punto 2 oppure che vi sia stato un cambiamento di destinazione non contemplato dall'articolo 2 della presente direttiva il riconoscimento è sospeso o revocato;

    b) qualora si notifichi il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato A o all'allegato B, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a quando tale sospetto non sia stato ufficialmente escluso. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi all'intero stabilimento o solo a determinate categorie di animali sensibili a tale malattia. L'autorità competente provvede affinché siano adottate le misure necessarie per confermare od escludere il sospetto e per evitare l'eventuale propagazione della malattia, conformemente alla normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro tale malattia e in materia di scambi di animali;

    c) qualora la malattia sospettata sia confermata, l'organismo, l'istituto o il centro possono ottenere un nuovo riconoscimento solo se, dopo l'eradicazione della malattia e dei focolai d'infezione nei suoi locali, e dopo un'adeguata disinfezione e pulizia, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quelle enunciate al punto 1, lettera c);

    d) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, alla revoca o al ripristino del riconoscimento di un organismo, di un istituto o di un centro."

    3. Il testo dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO E

    Parte 1

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    Parte 2

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    Parte 3

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