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Document 32002R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001

    GU L 164 del 22.6.2002, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1087/oj

    32002R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0029 - 0029


    Regolamento (CE) n. 1087/2002 della Commissione

    del 21 giugno 2002

    relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

    (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 20 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (3) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

    (4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

    (5) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

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