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Document 32002L0086

Direttiva 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 305 del 7.11.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrog. impl. da 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj

32002L0086

Direttiva 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0019 - 0019


Direttiva 2002/86/CE della Commissione

del 6 novembre 2002

recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(1), nella versione modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione(2), in particolare il secondo comma, primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni previste dalla direttiva 2001/101/CE per l'etichettatura di prodotti tra i cui ingredienti vi sono carni non sono applicabili prima dello scadere del termine ultimo fissato per il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri.

(2) In seguito all'adozione del termine "carne(i)" ai fini dell'etichettatura, gli operatori interessati devono modificare in maniera sostanziale l'etichettatura di tali prodotti, segnatamente a livello dell'elenco degli ingredienti, e, se del caso, del tenore di "carne(i)".

(3) Vista la varietà di simili prodotti presenti sul mercato e la quantità di piccole e medie imprese interessate, è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per fare sì che l'etichettatura di tali prodotti venga conformata alle disposizioni della direttiva 2001/101/CE.

(4) Inoltre è opportuno prevedere per gli operatori la possibilità di smaltire sul mercato i prodotti la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni summenzionate e che sono stati etichettati prima del termine del periodo transitorio.

(5) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2001/101/CE in tal senso.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 2001/101/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE a partire dal 1o gennaio 2003.

2. Gli Stati membri vietano, a partire dal 1o luglio 2003, gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE.

Tuttavia i prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima del 1o luglio 2003 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(2) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

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