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Document 32002L0027

    Direttiva 2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 75 del 16.3.2002, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2004; abrog. impl. da 32003L0121

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/27/oj

    32002L0027

    Direttiva 2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0044 - 0045


    Direttiva 2002/27/CE della Commissione

    del 13 marzo 2002

    recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana(1), in particolare l'articolo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 472/2002(3), fissa limiti massimi per le aflatossine presenti nelle spezie.

    (2) Il prelievo di campioni svolge un ruolo cruciale nella precisa determinazione dei livelli di aflatossine, che risultano distribuite in modo alquanto eterogeneo all'interno di una partita. È opportuno modificare, al fine di includervi le spezie, la direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari(4).

    (3) Ove del caso, è opportuno rettificare piccole inesattezze contenute nella direttiva 98/53/CE.

    (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

    (2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

    (3) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

    ALLEGATO

    A. L'allegato I è modificato come segue:

    1) Il testo del punto 4.2 è sostituito dal seguente: "4.2. Peso del campione elementare

    Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, salvo qualora diversamente definito al punto 5 del presente allegato e con l'eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa."

    2) Il testo del punto 5.1 è modificato come segue: I termini "le spezie" sono inseriti nel titolo dopo i termini "la frutta secca".

    3) La tabella 2 di cui al punto 5.1 è modificata come segue: Il prodotto "spezie" è aggiunto alla tabella come segue: >SPAZIO PER TABELLA>

    4) Il punto 5.2 è modificato come segue: Il termine "Spezie" è aggiunto su un'altra riga dopo i termini "Cereali (partite >= 50 tonnellate)".

    5) La seguente frase è aggiunta al punto 5.2.1, quarto trattino: "Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera i 10 kg e la divisione in sottocampioni non è pertanto necessaria."

    6) Il testo del punto 5.2.2 è modificato come segue: I termini "e le spezie" sono aggiunti dopo i termini "o ad altri trattamenti fisici" nella frase: "Per le arachidi, i frutti a guscio e la frutta secca destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici".

    7) Il testo del punto 5.5.2.2 è rettificato come segue: I termini "al punto 5.2" sono sostituiti dai termini "nella tabella 2 di cui al punto 5.1".

    8) È aggiunto il seguente punto 6: "6. Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio

    Quando possibile, il prelievo di campioni su prodotti alimentari nella fase del commercio al dettaglio dev'essere effettuato seguendo le disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se ciò non è possibile possono essere seguite altre procedure di prelievo efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento."

    B. L'allegato II è modificato come segue:

    1) Il testo del punto 4.3 è rettificato come segue: Nella tabella, nella colonna relativa alla gamma di concentrazione, tutti i "μg/L" devono essere sostituiti da "μg/kg" e la gamma di concentrazione "0,01-0,5 μg/L" per il recupero dell'aflatossina M1 deve essere sostituita da "0,01-0,05 μg/kg".

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