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Document 32002D0993
2002/993/EC: Council Decision of 16 December 2002 on the signing on behalf of the Community and the provisional application of the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Kingdom of Nepal, initialled in Brussels on 23 October 2002
2002/993/CE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002
2002/993/CE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002
GU L 348 del 21.12.2002, p. 120–153
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/993/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implementation | 22002A1221(01) | applicazione provvisoria | 01/01/2003 |
2002/993/CE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0120 - 0153
Decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002 (2002/993/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno del Nepal. (2) L'accordo è stato siglato il 23 ottobre 2002. (3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1o gennaio 2003, a condizione di reciprocità. (4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità, DECIDE: Articolo 1 La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità l'accordo, con riserva della sua conclusione. Articolo 3 A condizione di reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel