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Document 32002D0592
2002/592/EC: Commission Decision of 15 July 2002 amending Decisions 95/467/EC, 96/577/EC, 96/578/EC and 98/598/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards gypsum products, fixed fire-fighting systems, sanitary appliances and aggregates respectively (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2586)
2002/592/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2586]
2002/592/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2586]
GU L 192 del 20.7.2002, p. 57–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995D0467 | modifica | allegato 3 | DATNOT | |
Modifies | 31996D0577 | modifica | allegato 2 | DATNOT | |
Modifies | 31996D0577 | modifica | allegato 1 | DATNOT | |
Modifies | 31996D0578 | modifica | allegato 3 | DATNOT | |
Modifies | 31998D0598 | modifica | allegato 3 | DATNOT |
2002/592/CE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2586]
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0057 - 0059
Decisione della Commissione del 15 luglio 2002 che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati [notificata con il numero C(2002) 2586] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/592/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha già adottato una serie di decisioni relative all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE. (2) Potrà essere necessario adattare tali decisioni al progresso tecnico. (3) Questo è il caso delle decisioni della Commissione 95/467/CE(3), 96/577/CE(4), 96/578/CE(5) e 98/598/CE(6). (4) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 95/467/CE è modificata come segue: 1) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (1/4), inserire "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "pannelli in gesso fibroso"; 2) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (2/4), inserire "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "gesso da intonaco"; 3) nell'allegato 3, nella tabella del gruppo di prodotti PRODOTTI A BASE DI GESSO (4/4), inserire il gruppo di prodotti "forme per intonaco in gesso fibroso" dopo "elementi per soffitto e intonaci". Articolo 2 La decisione 96/577/CE è modificata come segue: 1) nell'allegato I, quinto trattino, inserire il testo seguente dopo "ugelli/sprinkler/attacchi per l'acqua": "gruppi valvola per contenitori ad alta pressione e relativi attuatori, selettori e relativi attuatori, dispositivi non elettrici di disattivazione, connettori flessibili, manometri e pressostati, dispositivi meccanici di pesata, valvole di ritenuta e valvole antiritorno"; 2) nell'allegato II, nella tabella del gruppo di prodotti ALLARME E RILEVAZIONE DI INCENDI, SISTEMI ANTINCENDIO FISSI, SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL FUOCO, DEL FUMO E PRODOTTI ANTIESPLOSIONE (1/1), inserire la casella seguente alla fine della sezione "sistemi antincendio e di estinzione": >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 La decisione 96/578/CE è modificata come segue: 1) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), cancellare la parola "lavandini" dalla prima riga della tabella; il paragrafo inizia pertanto con le parole "Lavabi per uso privato e collettivo; ..."; 2) nell'allegato III, nella tabella per il gruppo di prodotti PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1), inserire dopo la casella del titolo la casella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 4 La decisione 98/598/CE è modificata come segue: 1) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) il trattino nella prima casella "calcestruzzo, malta e boiacca", e il trattino nella quarta casella "calcestruzzo malta e boiacca" sono soppressi; 2) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2) inserire la casella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) il trattino nella prima casella "calcestruzzo, malta e boiacca", e il trattino nella quarta casella "calcestruzzo malta e boiacca" sono soppressi; 4) nell'allegato III, nella tabella del gruppo di prodotti AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2) inserire la casella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1. (3) GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29. (4) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44. (5) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49. (6) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25.