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Document 32001R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    GU L 191 del 13.7.2001, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1420/oj

    32001R1420

    Regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 13/07/2001 pag. 0027 - 0029


    Regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione

    del 12 luglio 2001

    che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo; che la validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.

    (2) La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima della metà del mese di settembre 2001. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 15 settembre 2001. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95.

    (3) Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 15 settembre 2001, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83(6). Tale limitazione deroga al disposto degli articoli 28, paragrafo 6, e 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(8).

    (4) Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati in allegato le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 14 settembre 2001, è limitata al 15 settembre 2001.

    2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 15 settembre 2001.

    Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

    Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

    Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1420/2001

    Begrænsning, jf. artikel 1, stk 2, i forordning (EF) nr. 1420/2001

    Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1420/2001

    Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) nr. 1420/2001

    Limitation provided for in Article 1 (2) of Regulation (EC) No 1420/2001

    Limitation prévue à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1420/2001

    Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1420/2001

    Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1420/2001

    Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1420/2001

    Asetuksen (EY) N:o 1420/2001 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

    Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1420/2001.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2001.

    Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

    (5) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

    (6) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

    (7) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (8) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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