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Document 32001E0083

Posizione comune del Consiglio, del 29 gennaio 2001, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 1999/728/PESC

GU L 29 del 31.1.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2002; abrogato da 32002E0203

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/83/oj

32001E0083

Posizione comune del Consiglio, del 29 gennaio 2001, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 1999/728/PESC

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/2001 pag. 0001 - 0002


Posizione comune del Consiglio

del 29 gennaio 2001

relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 1999/728/PESC

(2001/83/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

vista la posizione comune 1999/728/PESC del Consiglio, del 15 novembre 1999, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e del 17 giugno 1997 ha adottato le conclusioni relative al processo verso la democrazia nella Repubblica democratica del Congo.

(2) Il 9 novembre 1998 e il 22 maggio 2000 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi.

(3) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/PESC, del 2 giugno 1997, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa(2), e la posizione comune 98/350/PESC, del 25 maggio 1998, sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa(3).

(4) La firma dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco è stata completata il 31 agosto 1999 da tutte le parti interessate, vale a dire la Repubblica democratica del Congo, l'Angola, la Namibia, il Ruanda, l'Uganda, lo Zimbabwe, il "Mouvement pour la Libération du Congo" e il "Rassemblement congolais pour la Démocratie".

(5) In base alle dichiarazioni rese dalla presidenza per conto dell'Unione europea il 9 e 16 luglio, il 3 e 22 settembre, l'11 ottobre 1999 e il 26 novembre 1999, il 12 aprile e il 22 settembre 2000, l'Unione è disposta a fornire il suo contributo all'attuazione dell'accordo di Lusaka perché le parti lo rispettino e lo attuino ai sensi delle disposizioni che contiene.

(6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000) e 1332 (2000).

(7) È opportuno abrogare la posizione comune 1999/728/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'obiettivo della posizione comune è sostenere attraverso l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri l'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e il processo verso la pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC).

L'Unione europea afferma che una pace duratura nella RDC può essere raggiunta unicamente mediante un accordo di pace negoziato che sia equo per tutte le parti, mediante il rispetto dell'integrità territoriale e la sovranità nazionale della RDC, nonché dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione, e infine tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza della RDC e dei paesi limitrofi.

Una volta ristabilita la pace, l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione una cooperazione a lungo termine a sostegno della ricostruzione nazionale.

Articolo 2

L'Unione europea sosterrà le azioni intraprese dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione dell'Unità africana a sostegno dell'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e del processo di pace, e opererà in stretta cooperazione con tali organismi e con altri attori pertinenti della comunità internazionale nell'attuazione della presente posizione comune.

Articolo 3

L'Unione europea continuerà a sostenere la commissione militare mista al fine di consentirle di adempiere ai suoi compiti come precisato nel suo regolamento interno.

Articolo 4

L'Unione europea sosterrà altresì un processo di riconciliazione e democratizzazione nella Repubblica democratica del Congo, anche mediante il sostegno al dialogo nazionale, conformemente agli obiettivi e alle modalità precisate nell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare il proprio operato verso il perseguimento degli obiettivi della presente posizione comune, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità, in particolare favorendo il ripristino delle istituzioni democratiche, e il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo e dello stato di diritto. Saranno inoltre presi in considerazione il sostegno alla reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati e alla smobilitazione e reinserimento degli ex combattenti.

Articolo 6

Nel cooperare con i paesi coinvolti nel conflitto nella Repubblica democratica del Congo, l'Unione europea promuoverà il sostegno alle attività che contribuiscono alla stabilità politica e alla lotta contro i problemi economici e sociali che contribuiscono all'instabilità nella regione dei Grandi Laghi.

Articolo 7

L'Unione europea valuterà se sostenere l'idea e l'eventuale preparazione di una conferenza internazionale sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi, al fine di rafforzare la stabilità politica, la gestione e le capacità di risoluzione dei conflitti, nonché l'integrazione economica nella regione, non appena saranno stati attuati i principali elementi dell'accordo di Lusaka.

Articolo 8

L'Unione europea e i suoi Stati membri si riservano il diritto di modificare o annullare qualsiasi azione di sostegno all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco se le parti non si atterranno alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 9

La posizione comune 1999/728/PESC è abrogata.

Articolo 10

L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di regolari controlli. La posizione comune sarà riesaminata anteriormente al 29 gennaio 2002.

Articolo 11

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 12

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 2.

(2) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1.

(3) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

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