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Document 32001D0708
2001/708/EC: Commission Decision of 28 September 2001 amending for the seventh time Decision 2001/356/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2922)
2001/708/CE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2922]
2001/708/CE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2922]
GU L 261 del 29.9.2001, p. 67–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001D0356 | DATE articolo 15 | |||
Modifies | 32001D0356 | modifica | articolo 12.4 | DATNOT | |
Modifies | 32001D0356 | sostituzione | articolo 6 | DATNOT | |
Modifies | 32001D0356 | modifica | articolo 11 | DATNOT | |
Modifies | 32001D0356 | sostituzione | articolo 10.1 | DATNOT | |
Modifies | 32001D0356 | sostituzione | articolo 12.3 | DATNOT | |
Extended validity | 32001D0356 | 30/11/2001 |
2001/708/CE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2922]
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0067 - 0068
Decisione della Commissione del 28 settembre 2001 che modifica per la settima volta la decisione 2001/356/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2001) 2922] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/708/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE(4) recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, modificata da ultimo dalla decisione 2001/547/CE(5). (2) La spedizione di sperma bovino congelato può essere autorizzata purché siano fornite garanzie supplementari. Sono necessari altri adattamenti per tener conto della situazione zoosanitaria nell'Irlanda del Nord. (3) Vista l'evoluzione dell'epizoozia, è opportuno prorogare le misure prese. (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 9 e 10 ottobre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/356/CE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I. 2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II. 3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica: a) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1o febbraio 2001; b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, che dal momento della loro introduzione nel Regno Unito sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2; c) allo sperma bovino congelato prodotto secondo le disposizioni della direttiva 88/407/CEE dopo il 30 settembre 2001 e conforme alle seguenti condizioni supplementari: - il toro donatore non ha evidenziato alcun sintomo clinico di afta epizootica il giorno di raccolta dello sperma, - prima della raccolta dello sperma, il toro donatore è rimasto almeno tre mesi nel centro di raccolta riconosciuto; in tale periodo può essere compreso il periodo di isolamento di almeno 30 giorni trascorso in un locale d'isolamento annesso, - nessun animale è stato introdotto nel centro nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, - il centro di raccolta dello sperma è stato indenne dall'afta epizootica almeno da tre mesi e non si è verificato alcun caso di afta in un raggio di 10 km dal centro di raccolta nei 30 giorni precedenti e successivi alla raccolta dello sperma, - nessun animale del centro di raccolta dello sperma è stato vaccinato contro l'afta epizootica, - il toro donatore ha reagito negativamente al test per l'individuazione degli anticorpi contro il virus aftoso effettuato almeno 21 giorni dopo l'ultima raccolta dello sperma della partita; i risultati negativi del test devono essere disponibili prima della spedizione dello sperma, - lo sperma congelato è stato immagazzinato per almeno 30 giorni tra la raccolta e la spedizione; durante tale periodo, nessun animale del centro di raccolta dove era detenuto il toro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica, - lo sperma è raccolto, trattato e immagazzinato separatamente dallo sperma di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2, - tutto lo sperma raccolto, trattato e congelato nel centro di raccolta è spedito in modo da evitare qualsiasi rischio di introduzione dell'afta epizootica nel centro stesso. Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo. 4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: 'Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'. 5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: 'Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito' ". 2) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle zone di cui agli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione." 3) All'articolo 11, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dal territorio del Regno Unito dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi". 4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri collaborano nel controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I e nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito." 5) All'articolo 12, paragrafo 4, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II verso altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio." 6) La data che figura all'articolo 15 della decisione 2001/356/CE è sostituita dal "30 novembre 2001". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (4) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46. (5) GU L 195 del 19.7.2001, pag. 61.