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Document 32000R2337
Commission Regulation (EC) No 2337/2000 of 20 October 2000 prohibiting fishing for common sole by vessels flying the flag of Denmark
Regolamento (CE) n. 2337/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Regolamento (CE) n. 2337/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
GU L 269 del 21.10.2000, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Regolamento (CE) n. 2337/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2000 pag. 0020 - 0020
Regolamento (CE) n. 2337/2000 della Commissione del 20 ottobre 2000 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione(4), prevede dei contingenti di sogliola per il 2000. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contigente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 ottobre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2000. La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM II eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 ottobre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. (4) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.