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Document 32000R1437
Commission Regulation (EC) No 1437/2000 of 30 June 2000 amending Section C of Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 161 del 1.7.2000, p. 62–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32007R0834
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2092 | modifica | allegato 6 | 08/07/2000 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32007R0834 | 01/01/2009 |
Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0062 - 0064
Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione del 30 giugno 2000 che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13, visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4(3), modificatο dal regolamento (CE) n. 345/97(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11. (2) Alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 207/93, le autorizzazioni concesse per l'uso di taluni ingredienti di origine agricola non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Si è constatato che la noce moscata, alcune specie di pepe e loro miscugli, i fiori di cartamo, i miscugli di alcuni vegetali commestibili aventi proprietà coloranti o aromatizzanti, il coriandolo affumicato e il kirsh non possono essere destinati attualmente alla produzione biologica. Occorre pertanto inserire tali prodotti nell'allegato VI, parte C, di detto regolamento. (3) È necessario adottare misure urgenti poiché per alcuni prodotti è scaduta la possibilità di prorogare le autorizzazioni a livello nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/93. (4) Per motivi di chiarezza è opportuno ripresentare l'intero testo dell'allegato VI, parte C. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (2) GU L 119 del 20.5.2000, pag. 27. (3) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5. (4) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38. ALLEGATO "PARTE C - INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato: C.1.1. Frutti e semi commestibili: >SPAZIO PER TABELLA> C.1.2. Spezie ed erbe commestibili: >SPAZIO PER TABELLA> C.1.3. Prodotti vari: Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato: C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da: >SPAZIO PER TABELLA> C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi: Zucchero di barbabietola, fino all'1.4.2003 Fruttosio Cialde di riso Sfoglie di pane azzimo Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato C.2.3. Prodotti vari: >SPAZIO PER TABELLA> Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolciumi, unicamente per la preparazione di 'Gummi Bärchen', fino al 30.9.2000 Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31.12.2000 C.3. Prodotti di origine animale: Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali Latticello in polvere Gelatina Miele Lattosio Siero di latte disidratato 'herasuola'"