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Document 32000R1437

Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

OJ L 161, 1.7.2000, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1437/oj

32000R1437

Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0062 - 0064


Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione

del 30 giugno 2000

che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4(3), modificatο dal regolamento (CE) n. 345/97(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11.

(2) Alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 207/93, le autorizzazioni concesse per l'uso di taluni ingredienti di origine agricola non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Si è constatato che la noce moscata, alcune specie di pepe e loro miscugli, i fiori di cartamo, i miscugli di alcuni vegetali commestibili aventi proprietà coloranti o aromatizzanti, il coriandolo affumicato e il kirsh non possono essere destinati attualmente alla produzione biologica. Occorre pertanto inserire tali prodotti nell'allegato VI, parte C, di detto regolamento.

(3) È necessario adottare misure urgenti poiché per alcuni prodotti è scaduta la possibilità di prorogare le autorizzazioni a livello nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/93.

(4) Per motivi di chiarezza è opportuno ripresentare l'intero testo dell'allegato VI, parte C.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 119 del 20.5.2000, pag. 27.

(3) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

(4) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38.

ALLEGATO

"PARTE C - INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:

C.1.1. Frutti e semi commestibili:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.3. Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Zucchero di barbabietola, fino all'1.4.2003

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

C.2.3. Prodotti vari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato

Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolciumi, unicamente per la preparazione di 'Gummi Bärchen', fino al 30.9.2000

Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31.12.2000

C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

Latticello in polvere

Gelatina

Miele

Lattosio

Siero di latte disidratato 'herasuola'"

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