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Document 32000R0190

    Regolamento (CE) n. 190/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia

    GU L 23 del 28.1.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/190/oj

    32000R0190

    Regolamento (CE) n. 190/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2000 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 190/2000 DEL CONSIGLIO

    del 24 gennaio 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2320/97(2) (in prosieguo denominato "regolamento definitivo"), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. La maggior parte dei produttori/esportatori di questi paesi ha offerto impegni, accettati con la decisione 97/790/CE(3) della Commissione, per cui le loro esportazioni sono state parzialmente esentate dai dazi antidumping.

    (2) La Commissione, invece, non ha accettato l'impegno offerto dalla Russia in quanto le autorità russe non fornivano le garanzie necessarie per assicurare un controllo adeguato; è stato quindi istituito un dazio antidumping ad valorem del 26,8 %.

    (3) Il punto 87 del regolamento definitivo prevedeva tuttavia la possibilità di modificare le misure antidumping nei confronti della Russia qualora le circostanze cambino in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno.

    B. RIESAME INTERMEDIO

    (4) Successivamente, le autorità russe hanno dichiarato che avrebbero fornito garanzie sufficienti, per cui la Commissione ha avviato un riesame intermedio(4) a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato "regolamento di base"), il cui ambito di applicazione è limitato all'esame dell'accettabilità di un impegno dei produttori/esportatori russi interessati.

    (5) Dall'inchiesta è risultato che l'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi ricalca quelli offerti e accettati dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta iniziale. Il ministero del Commercio russo ha inoltre garantito che sorveglierà l'impegno.

    (6) Il pregiudizio sarà eliminato in due modi: un impegno di prezzo fino ad una soglia annuale, espressa in termini di volume, esente da qualsiasi dazio antidumping e la riscossione di un dazio antidumping ad valorem su tutte le importazioni al di sopra della soglia suddetta.

    (7) Il ministero del Commercio russo si è impegnato a controllare e ad autenticare i certificati di produzione per ciascuna spedizione fatturata esportata nella Comunità all'interno del quantitativo per il quale si è concordata l'esenzione dal dazio antidumping. Per evitare che le importazioni esenti dal dazio antidumping superino il quantitativo per il quale è stato offerto un impegno, l'esenzione è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di produzione valido, che identifichi chiaramente il produttore, il prodotto e il cliente cui sono destinate le merci fornendo inoltre tutte le precisazioni elencate in allegato al presente regolamento. In caso di dubbio, la Commissione procede a una verifica della validità del certificato e prende le misure del caso a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

    (8) Dopo aver esaminato attentamente la situazione, la Commissione ha accettato l'impegno con decisione 2000/70/CE della Commissione(5).

    (9) Occorre pertanto modificare il regolamento definitivo per esentare dal dazio antidumping le importazioni effettuate in base all'impegno,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2320/97 è così modificato:

    a) all'articolo 1, paragrafo 2, la parte della tabella riguardante la Russia è sostituita dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    b) alla tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. GAMA

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

    (2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

    (3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

    (4) GU C 77 del 20.3.1999, pag. 6.

    (5) Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Principali elementi del certificato di produzione(1)

    a) Numero del certificato.

    b) Identificazione che specifichi se si tratta di un originale o di una copia.

    c) Data di scadenza del certificato.

    d) Il testo seguente:

    "Certificato di produzione autenticato dal ministero del Commercio della Federazione russa a fini di controllo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura di cui al codice addizionale Taric XXXX."

    e) Ragione sociale e indirizzo completo del produttore/esportatore, compresi i numeri di telefono e di fax nonché, eventualmente, il numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate.

    f) Ragione sociale e indirizzo completo, compresi i numeri di telefono e di fax, del cliente del produttore/esportatore a cui il prodotto è stato venduto e fatturato da detto produttore/esportatore.

    g) Numero della fattura commerciale cui si riferisce il certificato di produzione.

    h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente:

    - una descrizione del prodotto sufficiente a identificarlo, che deve essere identica alle specifiche riportate sulla fattura;

    - il codice NC;

    - il quantitativo (in tonnellate).

    i) La dichiarazione seguente, firmata dal produttore/esportatore:

    "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno del ... (produttore/esportatore in questione), entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità europea specificato nell'impegno accettato dalla Commisione a norma della decisione 2000/70/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette."

    j) Spazio per il timbro e la firma di una persona autorizzata dal ministero del commercio russo.

    k) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità.

    (1) Ciascuna casella del certificato è in due lingue: russo e inglese.

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