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Document 32000D0638

2000/638/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo [notificata con il numero C(2000) 2719] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 269 del 21.10.2000, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2004; abrogato da 32004D0071

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/638/oj

32000D0638

2000/638/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo [notificata con il numero C(2000) 2719] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2000 pag. 0052 - 0053


Decisione della Commissione

del 22 settembre 2000

relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

[notificata con il numero C(2000) 2719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(2), modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione(3),

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri hanno applicato o intendono applicare principi e norme comuni di sicurezza relativi alle apparecchiature radio a bordo di navi marittime non-SOLAS.

(2) L'armonizzazione dei servizi radio contribuirà ad una navigazione più sicura delle navi marittime non-SOLAS, particolarmente in caso di emergenza e di cattive condizioni meteorologiche.

(3) La circolare 803 del comitato della sicurezza marittima sulla partecipazione delle navi non-SOLAS al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e la risoluzione MSC.77(69) dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) invitano i governi ad applicare le linee direttrici per la partecipazione di navi non-SOLAS al SMSSM e chiedono ai governi di esigere che le apparecchiature radio installate su navi non-SOLAS siano conformi a determinate caratteristiche in relazione al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza.

(4) Le disposizioni contenute in questa decisione non si applicano alle apparecchiature che rientrano nell'ambito della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, modificata dalla direttiva 98/85/CE, poiché non rientranti nell'ambito della direttiva 1995/5/CE.

(5) I regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni specificano le frequenze assegnate al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare.

(6) Tutte le apparecchiature radio che operano su queste frequenze, destinate a essere utilizzate in situazioni di emergenza devono essere compatibili con l'uso previsto di queste frequenze e devono presentare sufficienti garanzie di funzionamento corretto in situazioni di emergenza.

(7) Le misure esposte in questa decisione sono state fissate tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle apparecchiature radio che operano:

i) nel servizio mobile marittimo, come definito all'articolo S1.28 dei regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'UIT o

ii) nel servizio mobile marittimo satellitare, come definito nell'articolo S1.29 dei regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'UIT,

destinate a essere installate su navi marittime non contemplate dal capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, modificata nel 1988 (navi non-SOLAS),

e sono destinate a partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) previsto nel capitolo IV della Convenzione SOLAS.

Articolo 2

Le apparecchiature radio che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 1 sono concepite in modo da assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente marino, rispettare tutti i requisiti del SMSSM in condizioni di emergenza e permettere comunicazioni chiare e stabili con un alto grado di fedeltà del collegamento analogico e digitale.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 della presente decisione entrano in vigore il giorno della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(2) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(3) GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14.

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