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Document 31999R2745

    Regolamento (CE) n. 2745/1999 del Consiglio, del 17dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 331 del 23.12.1999, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. impl. da 32004R0226

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2745/oj

    31999R2745

    Regolamento (CE) n. 2745/1999 del Consiglio, del 17dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0017 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 2745/1999 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) con il regolamento (CE) n. 2505/96 il Consiglio(1) ha aperto contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare la quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti;

    (2) è opportuno che alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, siano eliminati dalla tabella che figura nell'allegato I;

    (3) viste le numerose modifiche con effetto dal 1o gennaio 2000 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, occorre sostituire la tabella che figura nell'allegato I del regolamento in questione con la tabella che figura nell'allegato del presente regolamento;

    (4) vista l'importanza economica del suddetto regolamento per l'industria europea e l'obbligo che esso sia applicato il 1o gennaio 2000, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea;

    (5) è opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 1035000 t;

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2939 passa a 135000000 di unità;

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2943 passa a 60000000 di unità;

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2944 passa a 48000000 di unità;

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 passa a 60000 t;

    - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2966 passa a 12000 t.

    Articolo 2

    La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000, ad eccezione dell'articolo 1 che si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1969/1999 (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 38).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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