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Document 31999R2439
Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 November 1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in feedingstuffs
Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali
Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali
GU L 297 del 18.11.1999, p. 8–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2004; abrogato da 32003L0057
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32000R0739 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 32000R0739 | sostituzione | allegato | 29/02/2000 | |
Repealed by | 32003L0057 |
Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1999 pag. 0008 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 2439/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 1999 concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) è stato constatato che le argille caolinitiche provenienti da alcune miniere situate nella Repubblica federale di Germania contengono tenori molto elevati di diossine; secondo le informazioni disponibili, si potrebbe trattare di una contaminazione di origine geologica; (2) conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può sospendere provvisoriamente l'autorizzazione all'impiego di uno degli additivi contemplati nella suddetta direttiva qualora, sulla scorta di nuovi dati o su una nuova valutazione dei dati esistenti effettuata dopo l'adozione delle disposizioni di cui trattasi, constati che tale additivo rappresenta un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente; (3) diversi Stati membri hanno vietato l'uso di argille caolinitiche contaminate nelle premiscele e negli alimenti per animali; (4) ai sensi dell'articolo 3A, lettera b), della direttiva 70/524/CEE, l'autorizzazione di una sostanza è concessa soltanto se, tenuto conto delle condizioni di impiego, essa non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente; (5) l'utilizzazione di alimenti per animali contaminati da diossine comporta la contaminazione delle derrate alimentari di origine animale; le diossine sono classificate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come prodotti cancerogeni per l'uomo; tali organizzazioni internazionali raccomandano di prendere provvedimenti per ridurre nella misura del possibile l'assorbimento di diossine dagli alimenti; (6) occorre evitare per quanto possibile la presenza di elementi contaminanti negli additivi; (7) in mancanza di dati scientifici sufficienti, non è possibile valutare appieno il rischio; vista l'urgenza delle misure da adottare per evitare una contaminazione a un livello inaccettabile degli alimenti per animali e in attesa dei risultati del programma di sorveglianza delle argille e della valutazione del rischio, è necessario fissare a titolo precauzionale il tenore accettabile di diossine nelle argille caolinitiche al livello del limite di determinazione analitica; tale limite potrà essere riesaminato alla luce dei risultati delle indagini che saranno effettuate e del programma di sorveglianza; (8) la contaminazione riscontrata nel caolino in Germania potrebbe in effetti riguardare anche altri additivi autorizzati come agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti dalla direttiva 70/524/CEE, come risulta dal fatto che anche la "ball clay", argilla sedimentaria contenente caolinite e altri minerali, proveniente da una miniera degli Stati Uniti, si è rivelata fortemente contaminata in maniera naturale da diossine di origine geologica; è opportuno esaminare nel quadro del programma di sorveglianza l'eventuale presenza di diossine autorizzate in tali additivi; attualmente è prevista l'applicazione di un tenore massimo provvisorio soltanto per le argille caolinitiche, mentre alla scadenza di un termine prefissato si applicherà come tenore massimo per gli additivi diversi dalle argille caolinitiche il limite di determinazione analitica, qualora non sia stato fissato, se del caso, un tenore massimo specifico sulla scorta di dati sufficienti relativi alla presenza di diossine; (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le condizioni di autorizzazione degli additivi appartenenti al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti" di cui all'allegato del presente regolamento sono sostituite, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni figuranti nello stesso allegato. Anteriormente al 1o marzo 2000 la Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento alla luce delle indagini che saranno state effettuate e dei risultati del programma di sorveglianza. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>