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Document 31999R1573
Commission Regulation (EC) No 1573/1999 of 19 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the characteristics of dried figs qualifying for aid under the production aid scheme
Regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione
Regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione
GU L 187 del 20.7.1999, p. 27–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31984R1709 | abrogazione | articolo 1 | 01/07/1999 | |
Repeal | 31984R1709 | abrogazione | allegato 3 | 01/07/1999 | |
Repeal | 31984R1709 | abrogazione | articolo 2 | 01/07/1999 | |
Repeal | 31984R1709 | abrogazione | allegato 1 | 01/07/1999 | |
Repeal | 31984R1709 | abrogazione | allegato 2 | 01/07/1999 | |
Implicit repeal | 31989R2294 | 01/07/1999 | |||
Implementation | 31996R2201 |
Regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0027 - 0031
REGOLAMENTO (CE) N. 1573/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, al titolo I, un regime di aiuti alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999(4), ha stabilito le disposizioni generali applicabili a tale regime; che, ferme restando le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97, occorre definire talune norme specifiche relative alle caratteristiche che i fichi secchi devono presentare per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione; (2) considerando che la qualità dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione è variabile; che il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione dovrebbero essere fissati per un tipo determinato di prodotto; che la produzione comunitaria è caratterizzata dalla presenza di due tipi di fichi secchi, quelli a frutto piccolo e gli altri fichi secchi; che, per ciascuno di questi due tipi, la caratteristica essenziale che determina la differenza di prezzo sul mercato è il calibro; che, per i fichi secchi destinati al consumo diretto, occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto per la classe di calibro maggiormente rappresentativa di ciascuno dei due tipi, e da tali prezzi ed aiuti. derivare il prezzo e l'aiuto applicabili agli altri calibri; (3) considerando che i requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 sono intesi ad evitare la fabbricazione di prodotti per i quali non vi è alcuna domanda o di prodotti che provocherebbero una distorsione del mercato, e che detti requisiti devono basarsi su procedimenti tradizionali e leali di fabbricazione; che, per garantire il rispetto di queste disposizioni, occorre definire le caratteristiche minime cui devono soddisfare, da un lato, i fichi secchi non trasformati acquistati dal trasformatore e, dall'altro, i fichi secchi che beneficiano dell'aiuto; (4) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme, è necessario determinare le modalità di realizzazione delle verifiche relative alle caratteristiche dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione; (5) considerando che alcuni dei requisiti imposti dal presente regolamento richiedono un profondo adeguamento del settore della produzione e della trasformazione; che tali requisiti devono essere pertanto introdotti progressivamente nel corso delle cinque campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento; (6) considerando che le disposizioni del presente regolamento riprendono, adeguandole all'evoluzione della normativa e dei dati tecnici ed economici, le disposizioni specifiche per i fichi secchi previste agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1591/98(6); che occorre pertanto abrogare gli articoli 1 e 2 nonché gli allegati I, II e III di detto regolamento; (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per beneficiare del pagamento del prezzo minimo, i fichi secchi non trasformati devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'alegato II. 2. Per beneficiare del pagamento dell'aiuto, i fichi secchi e le paste di fichi devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato III. 3. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'aiuto alla produzione per i fichi secchi sono fissati per i prodotti corrispondenti alle caratteristiche di cui, rispettivamente, all'allegato II e III e aventi un calibro compreso tra 75 e 105 frutti per chilogrammo per le varietà a piccoli frutti e un calibro compreso tra 65 e 85 frutti per chilogrammo per le altre varietà. Per ali altri fichi secchi, il prezzo minimo e l'aiuto devono essere moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato I. Articolo 2 1. Per i fichi secchi non trasformati, le verifiche relative a caratteristiche e calibro vengono effettuate sulla base di campioni rappresentativi dell'insieme della partita prelevati dal trasformatore, d'intesa con il produttore. I campioni sono esaminati in contraddittorio dal trasformatore e dal produttore e i risultati dell'esame vengono registrati. A tal fine, si intende per "partita" l'insieme dei prodotti presentati contemporaneamente da uno stesso produttore o da un'organizzazione di produttori per essere presi in consegna dal trasformatore. 2. Per i fichi secchi, il trasformatore verifica mediante campionatura su ciascuna partita venduta il rispetto delle caratteristiche richieste per beneficiare dell'aiuto nonché il calibro. I risultati di tali verifiche vengono registrati. Il peso netto di ciascun campione da esaminare deve essere di almeno un chilogrammo. 3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali in materia di scarti di cernita, in particolare per quanto concerne la percentuale minima, il controllo e la destinazione. Articolo 3 Gli articoli 1 e 2 nonché gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1709/84 sono abrogati. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1. (3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14. (4) GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26. (5) GU L 162 del 20.6.1984, pag. 8. (6) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 14. ALLEGATO I COEFFICIENTI APPLICABILI AL PREZZO MINIMO E ALL'AIUTO ALLA PRODUZIONE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II CARATTERISTICHE DEI FICHI SECCHI NON TRASFORMATI 1. Definizione I fichi secchi non trasformati devono essere ottenuti da frutti(1) maturi delle varietà di Ficus carica domestica L. essiccati naturalmente. 2. Requisiti minimi e tolleranze I fichi secchi non trasformati devono: - avere un tenore massimo di umidità del 24 %, - avere un calibro minimo di 136 frutti/kg per le varietà a piccoli frutti(2) e di 116 fruttil/kg per le altre varietà, - avere una buccia fine e una polpa con la consistenza del miele, - presentare una certa uniformità di colore, - essere puliti e praticamente privi di sostanze estranee. In ciascuna partita sono ammesse le seguenti tolleranze(3): - 30 % in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 18 % di fichi danneggiati da insetti; - 3 % in numero o in peso di fichi secchi non idonei alla trasformazione. (1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Blancos, De la Casta, Verdejos. (2) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Blancos, De la Casta, Verdejos. (3) Fino al termine della campagna di commercializzazione 2003/2004 le tolleranze ammesse sono le seguenti: - 40 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e 35 %, per le campagne successive, in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 25 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e del 20 %, per le campagne successive, di fichi danneggiati da insetti; - 10 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e 6 %, per le campagne successive, in numero o in peso di fichi secchi non idonei alla trasformazione. ALLEGATO III A. CARATTERISTICHE DEI FICHI SECCHI 1. Definizione I fichi secchi devono essere ottenuti da frutti maturi delle varietà di Ficus carica domestica L. essiccati naturalmente. 2. Requisiti minimi e tolleranze I fichi secchi devono: - avere un tenore massimo di umidità del 24 %, - avere un calibro minimo di 136 frutti/kg per le varietà a piccoli frutti(1) e di 116 frutti/kg per le altre varietà, - avere una buccia fine e una polpa con la consistenza del miele, - presentare una certa uniformità di colore, - essere puliti e praticamente privi di sostanze estranee. In ciascuna partita sono ammesse le seguenti tolleranze: - 25 % in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 15 % di fichi danneggiati da insetti. B. CARATTERISTICHE DELLE PASTE DI FICHI Definizione e requisiti minimi Le paste di fichi sono ottenute a partire da fichi secchi non trasformati corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato II, ad eccezione del calibro che può essere inferiore. I fichi secchi non trasformati utilizzati per la fabbricazione di paste devono aver subito un lavaggio con acqua calda e un processo di essiccatura con aria calda. Essi devono avere un tenore massimo di umidità pari al 24 %. (1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Brancos, De la Casta, Verdejos.