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Document 31999R0880

    Regolamento (CE) n. 880/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 111 del 29.4.1999, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/880/oj

    31999R0880

    Regolamento (CE) n. 880/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 29/04/1999 pag. 0017 - 0023


    REGOLAMENTO (CE) N. 880/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1999

    relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

    (1) considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4) ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

    (2) considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96(6), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

    (3) considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1998 attribuiti ma non utilizzati;

    (4) considerando che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 1998;

    (5) considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 1999 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 1998 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

    (6) considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

    (7) considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

    (8) considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1999;

    (9) considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1996 o 1997 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1999; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1996 o del 1997;

    (10) considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1999; che, di fatto, le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1996 e nel 1997; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

    (11) considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1998 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1998; che inoltre appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

    (12) considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenze d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

    (13) considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

    (14) considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazioni ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato;

    (15) considerando che, vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che gli operatori economici devono espletare all'importazione e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una volta sola all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 1999 la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione;

    (16) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione per il 1999 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1998 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

    I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1998 sono ridistribuiti a concorrenza degli importi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

    Il regolamento (CE) n. 738/94, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

    2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

    3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare il quantitativo indicato nell'allegato III del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione per un prodotto determinato solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % della quantità per la quale è stata loro accordata una licenza d'importazione per lo stesso prodotto in base ai regolamenti (CE) n. 2021/97(7) e/o (CE) n. 1280/98(8) della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 2021/97 e/o (CE) n. 1280/98.

    Articolo 3

    Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino al 27 maggio 1999, alle ore 15, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato coloro i quali possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1996 o 1997.

    2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1996 o 1997, come indicato dall'importatore.

    3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

    - il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1996 o 1997 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

    - il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 1999 ai sensi del regolamento (CE) n. 2297/98 della Commissione(9), e relativa ai prodotti oggetto dei contingenti, può allegare alla domanda di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa nell'anno del periodo di riferimento scelto.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, entro e non oltre il 10 giugno 1999, alle ore 10, ora di Bruxelles.

    Articolo 6

    Entro e non oltre il 30 giugno 1999, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

    Articolo 7

    Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 1999. La loro validità non può essere prorogata.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

    (2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

    (5) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

    (6) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

    (7) GU L 284 del 16.10.1997, pag. 42.

    (8) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 17.

    (9) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 10.

    ALLEGATO I

    Quantitativi da ridistribuire

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Ripartizione dei contingenti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO DA UN IMPORTATORE NON TRADIZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

    1. BELGIQUE/BELGIË

    Ministère des affaires économiques

    Administration des relations économiques, 4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales. Services licences

    Ministerie van Economische Zaken

    Bestuur van de Economische Betrekkingen. 4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek. Dienst Vergunningen

    60, rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel.: (32 2) 206 58 16 Télécopieur/Fax: (32 2) 230 83 22 231 14 84

    2. DANMARK

    Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 87 20 40 60 Fax (45) 87 20 40 77

    3. DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft Frankfurter Straße 29-31 D - 65760 Eschborn Tel.: (49) 61 96 404-0 Fax: (49) 61 96 40 42 12

    4. GREECE

    Ministry of National Economy 1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel.: (301) 328-6031/328-60 32 Fax: (301) 328 60 94/328 60 59

    5. ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Hacienda

    Dirección General de Comercio Exterior

    Paseo de la Castellana, 162 E - 28071 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32 .

    6. FRANCE

    Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél.: (331) 40 04 04 04 Télécopieur: (331) 55 07 46 59

    7. IRELAND

    Department of Enterprise Trade and Employment

    Licencing Unit

    Kildare Street Dublin 2 Tel.: (353 1) 631 21 21 Fax: (353 1) 676 61 54

    8. ITALIA

    Ministero del Commercio con l'estero

    Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni

    Viale America 341 I - 00144 Roma Tel.: (39 6) 59 931 Telefax: (39 6) 59 93 26 31/59 93 22 35 Telex: 610083-610471-614478

    9. LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères

    Office des Licences

    Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél.: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38

    10. NEDERLAND

    Centrale Dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL - 9700 RD Groningen Tel.: (31 50) 523 91 11 Fax: (31 50) 526 06 98

    11. ÖSTERREICH

    Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel.: (43) 1 71 10 23 61 Fax: (43) 1 715 83 47

    12. PORTUGAL

    Ministério da Economia

    Direcção-Geral do Comércio

    Avenida da República, 79 P - 1094 Lisboa Tel.: (351 1) 793 09 93/793 30 02 Fax: (351 1) 793 22 10/796 37 23 Telex: 13418

    13. SUOMI

    Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki P. (358-9) 61 41 F. (358-9) 614 28 52

    14. SVERIGE

    Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

    15. UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry

    Import Licencing Branch

    Queensway House, West Precinct Billingham Stockton on Tees TS23 2NF Tel.: (44 1642) 36 43 33/36 43 34 Fax: (44 1642) 53 35 57

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