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Document 31999L0033

    Direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

    GU L 199 del 30.7.1999, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/33/oj

    31999L0033

    Direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0057 - 0058


    DIRETTIVA 1999/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 maggio 1999

    che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare I'articolo Q5,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato(3),

    (1) considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(4), stabilisce all'articolo 30 che gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva;

    (2) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare i simboli di pericolo indicati nell'allegato II; che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) di tale direttiva l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza (frasi S); che la formulazione delle frasi S figura nell'allegato IV di tale direttiva;

    (3) considerando che l'articolo 69 dell'allegato VIII all'atto di adesione del 1994 all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 non si applica all'Austria prima del 1o gennaio 1999, poiché l'Austria può chiedere l'uso di etichette con simboli supplementari non contenuti nell'allegato II ed etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente, e che tali disposizioni siano riviste conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

    (4) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza (frasi R); che la formulazione delle frasi R figura nell'allegato III di tale direttiva;

    (5) considerando che l'articolo 112 dell'allegato XII all'atto di adesione del 1994 dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) non si applica alla Svezia prima del 1o gennaio 1999, poiché la Svezia può prescrivere l'uso delle frasi supplementari R322 e R340 non incluse nell'allegato III di tale direttiva, e che tali disposizioni sono soggette a revisione conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

    (6) considerando che la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(5), definisce alcune condizioni specifiche di applicazione della direttiva in riferimento tra l'altro a simboli, frasi R e frasi S supplementari per l'Austria e la Svezia, al fine di tenere conto della portata delle loro norme per la tutela della salute e dell'ambiente; che tali condizioni specifiche si applicano solo nel biennio compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000; che durante tale periodo sarebbe opportuno salvaguardare la coerenza delle condizioni di commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

    (7) considerando che per quanto concerne la frase R322 è prevedibile un progresso scientifico e tecnico nel quadro dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione delle sostanze pericolose; che, alla luce dei negoziati internazionali in corso sull'etichettatura delle sostanze pericolose e tenendo conto dell'indagine sull'etichettatura organizzata dalla Commissione, gli esperti degli Stati membri hanno convenuto di attribuire carattere altamente prioritario ad una revisione approfondita dell'attuale legislazione comunitaria concernente la frase R340;

    (8) considerando che la legislazione comunitaria dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze pericolose; che verosimilmente tali risultati comporteranno il ravvicinamento delle norme in materia a livello di tutta la Comunità;

    (9) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo(6) invoca I'armonizzazione delle procedure di rilevamento dei dati di tossicologia clinica tra tutti i centri antiveleni della Comunità, al fine di favorire lo sviluppo di una politica di prevenzione dei rischi di intossicazione; che, a tal fine, le autorità competenti, in cooperazione con la Commissione, istituiranno, tra i centri antiveleni o, eventualmente, altri servizi competenti, un sistema comunitario di informazione e collaborazione in materia di disponibilità degli antidoti;

    (10) considerando che la presenza di un simbolo che prescriva la raccolta differenziata dei residui di talune sostanze pericolose potrebbe ridurre il rischio di dispersione di sostanze pericolose per l'ambiente, incrementando l'uso dei sistemi di raccolta dei rifiuti speciali da parte della popolazione; che, a causa dell'assenza di alcuni elementi, occorrerà ancora un certo tempo per esaminare la necessità di siffatto simbolo nell'ambito della Comunità;

    (11) considerando che la revisione della legislazione comunitaria sulle sostanze pericolose relativamente all'Austria e alla Svezia con riferimento all'atto di adesione del 1994 non ha potuto essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998;

    (12) considerando che le disposizioni della presente direttiva devono continuare a formare oggetto di revisione nel periodo di esenzione stabilito, conformemente alle procedure comunitarie; che, fatto salvo l'esito di tale revisione, al termine di questo periodo l'acquis communautaire sarà applicato all'Austria e alla Svezia alle stesse condizioni valide per gli,altri Stati membri;

    (13) considerando che il diritto comunitario può prevedere deroghe temporanee per alcuni Stati membri in considerazione della loro specifica situazione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi: "5. Dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 l'Austria può imporre I'uso:

    - del simbolo supplementare raffigurante un portarifiuti barrato da una croce riferito allo smaltimento dei rifiuti, non incluso nell'allegato II e

    - della frase S supplementare 'Esiste un antidoto. Il personale medico deve contattare un centro antiveleni' che riguarda le contromisure da prendere in caso di incidente, non inclusa nell'allegato IV.

    6. Dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 la Svezia può imporre l'uso delle seguenti frasi R supplementari, non incluse nell'allegato III:

    - R322 per le sostanze che possono provocare effetti tossici acuti, non conformi ai criteri di classificazione di cui all'allegato VI (categoria svedese 'moderatamente nocivi') e

    - R340 per le sostanze classificate come cancerogene di categoria 3, in sostituzione della frase R40."

    Articolo 2

    La Repubblica d'Austria ed il Regno di Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri interessati adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    J. M. GIL-ROBLES

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. EICHEL

    (1) GU C 374 del 3.12.1998, pag. 15.

    (2) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 43.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998. Posizione comune del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999). Decisione del Consiglio del 29 aprile 1999.

    (4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1 ).

    (5) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    (6) GU C 329 del 31.12.1990, pag. 6.

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