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Documento 31998R1731

    Regolamento (CE) n. 1731/98 della Commissione del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

    GU L 217 del 5.8.1998, p. 7—8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1731/oj

    31998R1731

    Regolamento (CE) n. 1731/98 della Commissione del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0007 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 1731/98 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (2), in particolare l'articolo 8,

    considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

    considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

    a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e

    b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

    sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

    Per la Commissione

    Monika WULF-MATHIES

    Membro della Commissione

    (1) GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

    (2) GU L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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