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Document 31998R1441
Commission Regulation (EC) No 1441/98 of 3 July 1998 amending Regulation (EC) No 1234/98 concerning the stopping of fishing for blue whiting by vessels flying the flag of a Member State except Spain and Portugal
Regolamento (CE) n. 1441/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/98 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo
Regolamento (CE) n. 1441/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/98 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo
GU L 191 del 7.7.1998, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CE) n. 1441/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/98 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0040 - 0040
REGOLAMENTO (CE) N. 1441/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/98 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 1234/98 della Commissione (3), ha sospeso la pesca del melù da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo; considerando che la Spagna ha trasferito il 27 marzo 1998 alla Germania 3 000 tonnellate di merlù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII; che deve quindi essere autorizzata la pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania; considerando che lo stato attuale di sfruttamento del contingente di merlù concesso alla Spagna nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII consente di trasferire il contingente in questione; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1234/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1234/98 è modificato come segue: 1) Nel titolo del regolamento, dopo i termini «del Portogallo» sono inseriti i termini «e della Germania». 2) All'articolo 1, il testo del secondo comma, dopo i termini «del Portogallo» sono inseriti i termini «e della Germania». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a partire dal 17 giugno 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14. (3) GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 3.