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Document 31998L0047

Direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 191 del 7.7.1998, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; abrogato da 300L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/47/oj

31998L0047

Direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0050 - 0052


DIRETTIVA 98/47/CE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione (2) e in appresso denominata «la direttiva», in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 settembre 1995 la Germania ha ricevuto una domanda della Zeneca Agrochemicals, in appresso denominata «il richiedente», ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I della direttiva;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, al Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/523/CE (3) che il fascicolo presentato per l'azossistrobina può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a 10 anni se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente;

considerando che per l'azossistrobina gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente; che la Germania, agendo in qualità di Stato membro designato come relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 5 febbraio 1997;

considerando che tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che tale riesame è stato condotto a termine il 22 aprile 1998, secondo lo schema del rapporto di riesame della Commissione; che può essere necessario aggiornare tale rapporto per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici; che in tale occasione le condizioni relative all'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima;

considerando che il fascicolo e le informazioni scaturite dal riesame sono stati sottoposti, per consultazione, al comitato scientifico per i vegetali;

considerando che, secondo le valutazioni effettuate, appare prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati; che pertanto è necessario iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere alla concessione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva conformemente alle disposizioni della direttiva;

considerando che dopo l'iscrizione è necessario prevedere un periodo che consenta agli Stati membri di attuare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari contenenti l'azossistrobina e, in particolare, di riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o di concedere, entro la scadenza di tale periodo, nuove autorizzazioni in conformità del disposto della direttiva; che può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina ed altre sostanze attive incluse nell'allegato I;

considerando che è opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia mantenuto o reso disponibile, da parte degli Stati membri, agli eventuali interessati, per consultazione;

considerando che il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva azossistrobina è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti l'azossistrobina insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE il periodo di cui al paragrafo 1 è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo.

3. Gli Stati membri tengono disponibili il rapporto di riesame, (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva), per consultazione delle eventuali parti interessate o lo rendono ad esse disponibile, su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26.

(3) GU L 220 del 30. 8. 1996, pag. 25.

ALLEGATO

AZOSSISTROBINA

1. Identità

(IUPAC) Metil(E)-2-{2[6-(2-cianofenossi) pirimidin-4-ilossi]fenil}-3-metossiacrilato

2. Condizioni particolari

2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 930 g/kg (isomero Z, massimo 25 g/kg).

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Occorre rivolgere particolare attenzione per quanto riguarda gli effetti della sostanza sugli organismi acquatici; nelle condizioni di autorizzazione devono essere indicate le opportune misure in relazione al rischio di migrazione.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'azossistrobina, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 22 aprile 1998.

3. Termine del periodo di iscrizione: 1° luglio 2008.

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