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Document 31998D0226
98/226/EC: Commission Decision of 19 March 1998 amending Decision 97/216/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in the Netherlands (Text with EEA relevance)
98/226/CE: Decisione della Commissione del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/226/CE: Decisione della Commissione del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 85 del 20.3.1998, p. 34–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31997D0216 | abrogazione | articolo 1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31998D0338 | sostituzione | allegato | 14/05/1998 |
98/226/CE: Decisione della Commissione del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 20/03/1998 pag. 0034 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/226/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati focolai di peste suina classica; considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli; considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che a motivo della presenza della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 97/216/CE, del 26 marzo 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE (4); considerando che l'evolversi della malattia rende necessaria una modifica delle misure adottate con la decisione 97/216/CE; considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi; considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno già preso provvedimenti specifici per i movimenti di suini vivi da alcune zone del loro territorio verso le altre zone del paese onde evitare un'ulteriore diffusione della peste suina classica; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quella indicata nell'allegato. 2. I suini destinati ad altri Stati membri e provenienti da una zona diversa da quella indicata nell'allegato sono spediti direttamente dall'azienda d'origine al luogo, all'azienda o al macello di destinazione. 3. I suini da riproduzione e da carne spediti in altri Stati membri da una zona diversa da quella indicata nell'allegato devono provenire da aziende in cui non è stato introdotto alcun suino vivo nei trenta giorni immediatamente precedenti il loro invio. 4. Il trasporto verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quella indicata nell'allegato è autorizzato soltanto previa notifica alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione effettuata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale. 5. I Paesi Bassi non spediscono verso altre parti del proprio territorio suini provenienti dalla zona descritta nell'allegato. Articolo 2 I Paesi Bassi non spediscono sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (5) situato al di fuori della zona indicata nell'allegato. Articolo 3 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6), che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue: «Animali conformi alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.» 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dai Paesi Bassi deve essere completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.» Articolo 4 1. I Paesi Bassi provvedono affinché i veicoli che trasportano verso altri Stati membri suini provenienti da zone diverse da quella descritta nell'allegato non transitino attraverso quest'ultima. 2. I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta. Articolo 5 L'articolo 1 della decisione 97/216/CE della Commissione è abrogato. Articolo 6 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 24. (5) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62. (6) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ALLEGATO Il territorio dei Paesi Bassi situato entro i seguenti limiti: - la frontiera Paesi Bassi-Germania tra il punto di incrocio del Bijlands Kanaal con la frontiera presso il comune di Millingen aan de Rijn e il Drielandenpunt presso Vaals; - la frontiera Paesi Bassi-Belgio tra Vaals e lo Schelde Rijnkanaal; - lo Schelde Rijnkanaal direzione Nord, che incrocia l'autostrada A 58, fino alla congiunzione con il fiume Volkerak; - il fiume Volkerak, fino al punto di incrocio Hellegatsplein e alla congiunzione con il fiume Hollands Diep, quindi fino all'incrocio con l'autostrada A 16 e alla congiunzione con il fiume Nieuwe Merwede che confluisce nel fiume Waal; - il fiume Waal, che incrocia l'autostrada A 27 a Gorinchem, l'autostrada A 2 a Zaltbommel e l'autostrada A 325 a Nijmegen, fino alla frontiera Paesi Bassi-Germania presso il comune di Millingen aan de Rijn.