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Document 31998D0226

    98/226/CE: Decisione della Commissione del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 85 del 20.3.1998, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/226/oj

    31998D0226

    98/226/CE: Decisione della Commissione del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 20/03/1998 pag. 0034 - 0036


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1998 che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/226/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che nei Paesi Bassi si sono manifestati focolai di peste suina classica;

    considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli;

    considerando che i Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che a motivo della presenza della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 97/216/CE, del 26 marzo 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi e abrogazione della decisione 97/122/CE (4);

    considerando che l'evolversi della malattia rende necessaria una modifica delle misure adottate con la decisione 97/216/CE;

    considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi;

    considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno già preso provvedimenti specifici per i movimenti di suini vivi da alcune zone del loro territorio verso le altre zone del paese onde evitare un'ulteriore diffusione della peste suina classica;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. I Paesi Bassi non spediscono suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quella indicata nell'allegato.

    2. I suini destinati ad altri Stati membri e provenienti da una zona diversa da quella indicata nell'allegato sono spediti direttamente dall'azienda d'origine al luogo, all'azienda o al macello di destinazione.

    3. I suini da riproduzione e da carne spediti in altri Stati membri da una zona diversa da quella indicata nell'allegato devono provenire da aziende in cui non è stato introdotto alcun suino vivo nei trenta giorni immediatamente precedenti il loro invio.

    4. Il trasporto verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quella indicata nell'allegato è autorizzato soltanto previa notifica alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione effettuata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria locale.

    5. I Paesi Bassi non spediscono verso altre parti del proprio territorio suini provenienti dalla zona descritta nell'allegato.

    Articolo 2

    I Paesi Bassi non spediscono sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (5) situato al di fuori della zona indicata nell'allegato.

    Articolo 3

    1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6), che scorta le spedizioni di suini provenienti dai Paesi Bassi, deve essere completato come segue:

    «Animali conformi alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.»

    2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dai Paesi Bassi deve essere completato come segue:

    «Sperma conforme alla decisione 98/226/CE della Commissione, del 19 marzo 1998, che modifica la decisione 97/216/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica nei Paesi Bassi.»

    Articolo 4

    1. I Paesi Bassi provvedono affinché i veicoli che trasportano verso altri Stati membri suini provenienti da zone diverse da quella descritta nell'allegato non transitino attraverso quest'ultima.

    2. I Paesi Bassi provvedono affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

    Articolo 5

    L'articolo 1 della decisione 97/216/CE della Commissione è abrogato.

    Articolo 6

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (4) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 24.

    (5) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

    (6) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    ALLEGATO

    Il territorio dei Paesi Bassi situato entro i seguenti limiti:

    - la frontiera Paesi Bassi-Germania tra il punto di incrocio del Bijlands Kanaal con la frontiera presso il comune di Millingen aan de Rijn e il Drielandenpunt presso Vaals;

    - la frontiera Paesi Bassi-Belgio tra Vaals e lo Schelde Rijnkanaal;

    - lo Schelde Rijnkanaal direzione Nord, che incrocia l'autostrada A 58, fino alla congiunzione con il fiume Volkerak;

    - il fiume Volkerak, fino al punto di incrocio Hellegatsplein e alla congiunzione con il fiume Hollands Diep, quindi fino all'incrocio con l'autostrada A 16 e alla congiunzione con il fiume Nieuwe Merwede che confluisce nel fiume Waal;

    - il fiume Waal, che incrocia l'autostrada A 27 a Gorinchem, l'autostrada A 2 a Zaltbommel e l'autostrada A 325 a Nijmegen, fino alla frontiera Paesi Bassi-Germania presso il comune di Millingen aan de Rijn.

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