Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1065

Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 156 del 13.6.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1065/oj

31997R1065

Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 et 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/97 (4);

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontaliera e per di più bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

(3) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 19.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

ITALIA

«- Prosciutto di Norcia (IGP)»

AUSTRIA

«- Tiroler Speck (IGP)»

Formaggi

AUSTRIA

«- Tiroler Bergkäse (DOP)

- Vorarlberger Alpkäse (DOP)

- Vorarlberger Bergkäse (DOP)»

PAESI BASSI

«- Boeren-Leidse met sleutels (DOP) (1)»(1) La protezione del nome «Leidse» non è richiesta.

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro)

FRANCIA

«- Miel de Sapin des Vosges (DOP)»

Olii d'oliva

GRECIA

«- ÊáëáìÜôá (Kalamata) (DOP)

- ÊïëõìâÜñé ×áíßùí ÊñÞôçò (Kolymvari Hanion Kritis) (DOP) (2) (3)»(2) La protezione del nome «×áíßùí» (Hanion) non è richiesta.(3) La protezione del nome «ÊñÞôçò» (Kritis) non è richiesta.

ITALIA

«- Bruzio (DOP)

- Cilento (DOP)

- Colline Salernitane (DOP)

- Penisola Sorrentina (DOP)»

Ortofrutticoli e cereali

GRECIA

«- mele

ÌÞëá Íôåëßóéïõò ÐéëáöÜ Ôñéðüëåùò (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (DOP)»

FRANCIA

«- Lentille verte du Puy (DOP)»

ITALIA

«- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)»

AUSTRIA

«- Waldviertler Graumohn (DOP)».

Top