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Document 31997R1065
Commission Regulation (EC) No 1065/97 of 12 June 1997 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 156 del 13.6.1997, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31996R1107 | complemento | allegato | 13/06/1997 |
Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 et 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/97 (4); considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate; considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontaliera e per di più bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3. (3) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 19. ALLEGATO A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Prodotti a base di carne ITALIA «- Prosciutto di Norcia (IGP)» AUSTRIA «- Tiroler Speck (IGP)» Formaggi AUSTRIA «- Tiroler Bergkäse (DOP) - Vorarlberger Alpkäse (DOP) - Vorarlberger Bergkäse (DOP)» PAESI BASSI «- Boeren-Leidse met sleutels (DOP) (1)»(1) La protezione del nome «Leidse» non è richiesta. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro) FRANCIA «- Miel de Sapin des Vosges (DOP)» Olii d'oliva GRECIA «- ÊáëáìÜôá (Kalamata) (DOP) - ÊïëõìâÜñé ×áíßùí ÊñÞôçò (Kolymvari Hanion Kritis) (DOP) (2) (3)»(2) La protezione del nome «×áíßùí» (Hanion) non è richiesta.(3) La protezione del nome «ÊñÞôçò» (Kritis) non è richiesta. ITALIA «- Bruzio (DOP) - Cilento (DOP) - Colline Salernitane (DOP) - Penisola Sorrentina (DOP)» Ortofrutticoli e cereali GRECIA «- mele ÌÞëá Íôåëßóéïõò ÐéëáöÜ Ôñéðüëåùò (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (DOP)» FRANCIA «- Lentille verte du Puy (DOP)» ITALIA «- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)» AUSTRIA «- Waldviertler Graumohn (DOP)».