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Document 31997D0556

97/556/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 229 del 20.8.1997, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/556/oj

31997D0556

97/556/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 20/08/1997 pag. 0014 - 0016


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base alla procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benestare unico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Sistemi/kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), che utilizzano prodotti classificati come A (1), B (2) o C (3) e A (senza dover essere sottoposti a prove) D, E o F con riferimento alla loro reazione al fuoco, destinati all'applicazione su pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco e sistemi/kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), destinati all'applicazione su pareti esterne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco.

Sistemi/Kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), che utilizzano prodotti classificati come A (4), B (5) o C (6) con riferimento alla loro reazione al fuoco, destinati all'applicazione su pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco.

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(2) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI/KIT PER L'ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO, SUPPORTI DI INTONACO (DENOMINATI «A CAPPOTTO») (1/1)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benestare tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità nell'ambito dei mandati per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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