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Document 31997D0198

97/198/CE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 84 del 26.3.1997, p. 36–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/198/oj

31997D0198

97/198/CE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0036 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2, lettera c) e 3, lettera a),

considerando che l'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di proteine animali trasformate;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE (4), ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano;

considerando che la decisione 94/344/CE della Commissione (5), ha stabilito le condizioni per l'importazione di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine;

considerando che l'applicazione di quest'ultima decisione è stata ultimamente posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione (6), in quanto essa avrebbe ingenerato difficoltà per l'importazione di proteine animali trasformate prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che, sulla base delle risultanze scientifiche relative all'inattivazione dell'agente della BSE e della scrapie, la decisione 96/449/CE della Commissione (7) ha stabilito norme per l'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale nella Comunità; che è opportuno applicare queste norme alle proteine trasformate di mammiferi importate in provenienza da paesi terzi;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni di proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e prodotte con metodi alternativi di trattamento termico;

considerando che, a norma di quanto disposto, tra l'altro, dalla decisione 96/449/CE le proteine animali ottenute da rifiuti di mammiferi devono essere sottoposte, in particelle della dimensione massima di 5 cm, ad un trattamento termico di almeno 133 °C nell'intera massa, per un periodo minimo di 20 minuti alla pressione di 3 bar; che è opportuno limitare l'importazione dei suddetti alimenti a quelli che contengono proteine animali ottenute esclusivamente da rifiuti di mammiferi;

considerando che la decisione 94/344/CE dev'essere pertanto modificata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi elencati nell'allegato A di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine, a condizione che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato B.

Il primo comma non si applica:

- agli alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati e contenenti proteine animali trasformate, né

- alle proteine trasformate ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e ai prodotti contenenti tali proteine.

2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è costituito da un unico foglio e dev'essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua il controllo all'importazione.

Articolo 2

1. Le proteine animali trasformate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte conformemente alle seguenti norme:

a) - le proteine sono state riscaldate fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm, oppure

- se le proteine provengono da specie diverse dai mammiferi, esse sono state sottoposte ad uno dei trattamenti o ad una combinazione dei trattamenti descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione (8) ed è dimostrato che vengono prelevati giornalmente campioni del prodotto durante un mese, in conformità con le norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III, punti 1 e 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (9);

b) i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

2. Le proteine animali trasformate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere state prodotte in uno stabilimento riconosciuto conforme ai requisiti del paragrafo 1 dall'autorità competente di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato A.

Articolo 3

1. I paesi terzi che usano il certificato di cui all'allegato B informano la Commissione:

a) del potere giuridico di cui dispone il servizio veterinario per ispezionare e riconoscere gli stabilimenti di trasformazione delle proteine animali;

b) delle procedure di riconoscimento seguite;

c) dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

2. La Commissione effettua ispezioni nei paesi terzi elencati nell'allegato A per verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 4

La decisione 94/344/CE è modificata come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio» e dopo «paesi terzi» vengono aggiunti i termini seguenti: «non elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione».

b) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, dopo il termine «materiali» vengono inseriti i seguenti termini: «e prodotti indicati al paragrafo 2, primo comma».

c) All'articolo 1, paragrafo 2, i termini «proteine animali» sono sostituiti dai termini «proteine di specie animali diverse dai mammiferi».

d) Nel titolo dell'allegato A, sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio» e dopo «Comunità europea» vengono inseriti i seguenti termini: «in provenienza da taluni paesi terzi non elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione».

e) Nell'allegato A, paragrafo IV, lettera a), sono soppressi i termini «ottenute da materiali ad alto rischio».

f) Il certificato sanitario riportato nell'allegato B è sostituito dall'allegato C della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

(5) GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 54.

(6) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

(7) GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

(8) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

(9) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

ALLEGATO A

Tutti i paesi terzi elencati nella parte II A dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione.

ALLEGATO B

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza dai paesi terzi elencati nell'allegato A della decisione 97/198/CE della Commissione, di proteine animali trasformate destinate al consumo animale e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Natura delle proteine o del prodotto:

Proteine o prodotto ottenuti da materie prime delle seguenti specie:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli (1):

Peso netto:

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto:

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

Le proteine o il prodotto sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Facoltativo.

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

a) le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali non destinati al consumo umano, le quali sono state trasformate presso uno stabilimento registrato e riconosciuto in conformità della decisione 90/667/CEE del Consiglio e dell'articolo 2 della decisione 97/198/CE della Commissione e sono state sottoposte al seguente trattamento termico:

- riscaldamento fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo de 20 minuti ad una pressione di 3 bar con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm (1)

oppure

- se si tratta di proteine ottenute da specie diverse dai mammiferi, secondo il metodo descritto nel capitolo . . . della decisione 92/562/CEE della Commissione (1),

e

il campione prelevato con scelta casuale soddisfa le seguenti condizioni (2):

- clostridium perfringens: assenza in 1 g (3),

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (4),

- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 en 1 g (4);

b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, da un'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione (2):

salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M =0;

c) le proteine o il prodotto sopra descritti

- sono stati ottenuti utilizzando proteine di ruminanti (1),

- sono stati ottenuti senza utilizzare proteine di ruminanti (1);

d) il prodotto finale

- è stato confezionato in imballaggi nuovi,

oppure

- nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso (1);

e) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;

f) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

Fatto a ,

(località) il (data)

Timbro (5)

(firma del veterinario ufficiale) (5)

(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

(1) Cancellare la voce superflua.

(2) Dove:

n = numero di unità che formano il campione;

m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m;

M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M;

c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

(3) Campione prelevato dopo il trattamento.

(4) Campione prelevato durante il magazzinaggio nello stabilimento di trasformazione.

(5) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO C

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea, in provenienza da paesi terzi, di proteine animali trasformate, ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Proteine o prodotto ottenuti da materie prime delle seguenti specie:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli (1):

Peso netto:

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto:

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

Le proteine o il prodotto sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo (2):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Pertinente soltanto per le spedizioni non alla rinfusa.

(2) Facoltativo.

IV. Attestato

1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali ottenute da materiali a basso rischio di specie diverse dai mammiferi e

a) sono stati prodotti in modi da venir sottoposti ad un trattamento che ha interessato l'intera massa e che ha consentito di soddisfare le condizioni indicate alla lettera b);

b) hanno dimostrato di rispettare le condizioni di seguito indicate (1) nel corso di un esame condotto su un campione prelevato con scelta casuale da ciascuna partita lavorata durante il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione:

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 in 1 g;

c) non sono stati ottenuti da

- animali di specie diversa dai mammiferi allevati nell'ambito dell'attività agricola, morti in circostanze diverse da una macellazione, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti nonché, fatte salve le situazioni d'emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;

- animali di specie diversa dai mammiferi abbattuti nel quadro di misure di lotta contro malattie nell'azienda agricola o in qualsiasi altro luogo designato dall'autorità competente;

- rifiuti di origine animale, compreso il sangue, di animali di specie diversa dai mammiferi che in sede di ispezione veterinaria effettuata in occasione della macellazione, hanno presentato segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;

- parti di un animale di specie diversa dai mammiferi normalmente macellati che non sono state presentate all'ispezione post mortem, esclusi penne e piume, sangue e prodotti analoghi;

- carni, selvaggina e prodotti alimentari di origine animale deteriorati, di specie diversa dai mammiferi;

- animali, carni fresche o selvaggina di specie diversa dai mammiferi, che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria siano risultati sprovvisti dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità;

- rifiuti di origine animale di specie diversa dai mammiferi contenenti residui di sostanze che rappresentano un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, nonché carne o prodotti di origine animale di specie diversa dai mammiferi inidonei al consumo umano in considerazione della presenza di tali residui.

2. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

a) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione (3):

salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

b) il prodotto finale

- è stato confezionato in imballaggi nuovi, oppure

- nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso;

c) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;

d) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

(1) Dove:

n = numero di unità che formano il campione;

m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m;

M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M;

c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

Fatto a ,

(località) il (data)

Timbro (1)

(firma del veterinario ufficiale) (1)

(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

(1) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.»

>FINE DI UN GRAFICO>

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