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Dokuments 31996R2063

Regolamento (CE) n. 2063/96 del Consiglio del 14 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

GU L 277 del 30.10.1996., 4./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 019 pag. 481 - 481

Altre edizioni speciali (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2063/oj

31996R2063

Regolamento (CE) n. 2063/96 del Consiglio del 14 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2063/96 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che la decisione n. 1/77 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità prevede, all'importazione nella Comunità di olio d'oliva di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, a condizione che tale paese riscuota una tassa all'esportazione, una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a tale olio nonché una riduzione di tale prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale; che tale riduzione è stata abilitata sino a concorrenza di 10,88 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato IV di tale decisione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 (2) ha messo in applicazione la decisione n. 1/77;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, mediante un accordo in forma di scambio di lettere, di stabilire l'importo aggiuntivo a 10,88 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 e a 13,14 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1180/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1180/77 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) di un importo pari a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia su tale olio nei limiti di 10,88 ecu per 100 kg per il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995, nonché di 13,14 ecu per 100 kg per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, importi aumentati rispettivamente di 10,88 ecu per 100 kg per il primo periodo e di 13,14 ecu per 100 kg per il secondo periodo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3).

Augša