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Document 31996R1799
Commission Regulation (EC) No 1799/96 of 17 September 1996 on the issuing of export licences for fruit and vegetables without advance fixing of the refund
Regolamento (CE) n. 1799/96 della Commissione del 17 settembre 1996 relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1799/96 della Commissione del 17 settembre 1996 relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli
GU L 236 del 18.9.1996, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31995R1488 | deroga | articolo 8 | 01/10/1996 |
Regolamento (CE) n. 1799/96 della Commissione del 17 settembre 1996 relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0027 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1799/96 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1996 relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11, considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare; considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 (5), prevede all'articolo 7, in caso di superamento dei quantitativi indicativi, una detrazione dei quantitativi che hanno formato oggetto del superamento; considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, i quantitativi indicativi previsti per il periodo in corso per le uve da tavola e mele sono già stati superati; che tali superamenti avranno presumibilmente come conseguenza una riduzione del quantitativo indicativo per il periodo successivo; che tale riduzione pregiudicherebbe nel periodo successivo le esportazioni con domanda di titolo senza fissazione anticipata della restituzione; considerando che, per evitare il verificarsi di tale situazione, è opportuno respingere, fino al termine del periodo in corso, le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione per le uve da tavola e mele esportate dopo il 19 settembre 1996; considerando che tali domande non devono essere comunicate alla Commissione, per non essere prese in conto nei calcoli effettuati dalla Commissione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1488/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le uve da tavola e mele sono respinte le domande di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 19 settembre 1996 e prima del 1° ottobre 1996. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1488/95, tali domande non vengono inserite nelle comunicazioni alla Commissione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11. (4) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68. (5) GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.