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Document 31996D0079

96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 19 del 25.1.1996, p. 41–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/79(1)/oj

31996D0079

96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0041 - 0049


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il certificato zootecnico deve contenere dati specifici che consentano di stabilire l'origine e di identificare gli animali dai quali sono stati ottenuti lo sperma, gli ovuli o gli embrioni;

considerando che è possibile fare a meno del certificato a condizione che i dati a cui fa riferimento la presente decisione siano già indicati nei documenti relativi allo sperma, agli ovuli o agli embrioni;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti dati devono figurare nel certificato relativo allo sperma di equidi registrati:

1) Dati relativi allo stallone donatore:

- organismo emittente

- denominazione e indirizzo del libro genealogico di origine

- razza

- numero di iscrizione nel libro genealogico d'origine (se disponibile)

- nome dell'animale

- data di rilascio del certificato

- sistema di identificazione (ad esempio: microchip, tatuaggio, marchio, pittogramma)

- identificazione

- eventuale determinazione del gruppo sanguigno o di un'analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza

- data di nascita

- nome e indirizzo del proprietario

- denominazione e numeri di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e del nonno materno nonché denominazione dei relativi libri genealogici

- risultati dei controlli dell'attitudine e valutazione (facoltativa) del valore genetico.

2) Dati riguardanti lo sperma:

- identificazione

- numero di dosi

- data di raccolta

- denominazione e indirizzo del (i) centro(i) di raccolta dello sperma, incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Articolo 2

I dati di cui all'articolo 1 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato I;

2) nei documenti di accompagnamento dello sperma di Equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 1 sono indicati in detti documenti inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i documenti allegati contengono i dati di cui all'articolo 1 della decisione 96/79/CE della Commissione ».

Articolo 3

I seguenti dati devono essere indicati nei certificati relativi a ovuli di equidi registrati:

1) Dati relativi alla femmina donatrice:

- tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

2) Dati concernenti gli ovuli:

- identificazione

- data di raccolta

- nome e indirizzo del (i) gruppo(i) di raccolta degli ovuli incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un ovulo, ciò deve essere indicato chiaramente e inoltre tutti gli ovuli devono provenire dalla medesima genitrice.

Articolo 4

I dati di cui all'articolo 3 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato II;

2) nei documenti di accompagnamento degli ovuli di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 3 sono indicati in detti documenti, inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 3 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 5

I seguenti dati devono essere indicati nel certificato concernente embrioni di equidi registrati:

1) Dati relativi allo stallone donatore e la femmina donatrice:

- tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

2) Dati concernenti gli embrioni:

- identificazione

- data di raccolta

- data di inseminazione o accoppiamento

- nome e indirizzo del gruppo di raccolta dell'embrione, incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un embrione, ciò deve essere chiaramente indicato e inoltre gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori.

Articolo 6

I dati di cui all'articolo 5 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato III;

2) nei documenti di accompagnamento degli embrioni di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 5 figurano in detti documenti inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 5 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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ALLEGATO II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO III

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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