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Document 31996D0079

96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 19, 25.1.1996, p. 41–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 403 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 110 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 110 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 67 - 75

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/79(1)/oj

31996D0079

96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0041 - 0049


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il certificato zootecnico deve contenere dati specifici che consentano di stabilire l'origine e di identificare gli animali dai quali sono stati ottenuti lo sperma, gli ovuli o gli embrioni;

considerando che è possibile fare a meno del certificato a condizione che i dati a cui fa riferimento la presente decisione siano già indicati nei documenti relativi allo sperma, agli ovuli o agli embrioni;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti dati devono figurare nel certificato relativo allo sperma di equidi registrati:

1) Dati relativi allo stallone donatore:

- organismo emittente

- denominazione e indirizzo del libro genealogico di origine

- razza

- numero di iscrizione nel libro genealogico d'origine (se disponibile)

- nome dell'animale

- data di rilascio del certificato

- sistema di identificazione (ad esempio: microchip, tatuaggio, marchio, pittogramma)

- identificazione

- eventuale determinazione del gruppo sanguigno o di un'analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza

- data di nascita

- nome e indirizzo del proprietario

- denominazione e numeri di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e del nonno materno nonché denominazione dei relativi libri genealogici

- risultati dei controlli dell'attitudine e valutazione (facoltativa) del valore genetico.

2) Dati riguardanti lo sperma:

- identificazione

- numero di dosi

- data di raccolta

- denominazione e indirizzo del (i) centro(i) di raccolta dello sperma, incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Articolo 2

I dati di cui all'articolo 1 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato I;

2) nei documenti di accompagnamento dello sperma di Equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 1 sono indicati in detti documenti inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i documenti allegati contengono i dati di cui all'articolo 1 della decisione 96/79/CE della Commissione ».

Articolo 3

I seguenti dati devono essere indicati nei certificati relativi a ovuli di equidi registrati:

1) Dati relativi alla femmina donatrice:

- tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

2) Dati concernenti gli ovuli:

- identificazione

- data di raccolta

- nome e indirizzo del (i) gruppo(i) di raccolta degli ovuli incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un ovulo, ciò deve essere indicato chiaramente e inoltre tutti gli ovuli devono provenire dalla medesima genitrice.

Articolo 4

I dati di cui all'articolo 3 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato II;

2) nei documenti di accompagnamento degli ovuli di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 3 sono indicati in detti documenti, inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 3 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 5

I seguenti dati devono essere indicati nel certificato concernente embrioni di equidi registrati:

1) Dati relativi allo stallone donatore e la femmina donatrice:

- tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1.

2) Dati concernenti gli embrioni:

- identificazione

- data di raccolta

- data di inseminazione o accoppiamento

- nome e indirizzo del gruppo di raccolta dell'embrione, incluso il numero di registrazione

- nome e indirizzo del destinatario.

Se una provetta contiene più di un embrione, ciò deve essere chiaramente indicato e inoltre gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori.

Articolo 6

I dati di cui all'articolo 5 possono essere indicati:

1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato III;

2) nei documenti di accompagnamento degli embrioni di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 5 figurano in detti documenti inserendovi la seguente dicitura:

« Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 5 della decisione 96/79/CE della Commissione. »

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO III

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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