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Document 31995R0657

    Regolamento (CE) n. 657/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 69 del 29.3.1995, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/657/oj

    31995R0657

    Regolamento (CE) n. 657/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 069 del 29/03/1995 pag. 0013 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 657/95 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1995 recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, 13 e 24,

    considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 538/95 (3), il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

    considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2597/94 (5), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che, date le caratteristische dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, e nella prospettiva dell'adesione all'Unione europea di nuovi Stati, con il regolamento (CE) n. 2459/94 (6), la Commissione ha aperto prima della scadenza la procedura di assegnazione di una prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

    considerando che, con il regolamento (CE) n. 538/95, il Consiglio ha adottato i contingenti instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94, per tener conto fra l'altro degli scambi commerciali dei nuovi Stati membri con la Repubblica popolare cinese;

    considerando che è pertanto opportuno assegnare la differenza fra l'importo dei contingenti annui instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 e adattati dal regolamento (CE) n. 538/95, da un lato, e le quantità che hanno costituito la prima frazione del 1995 di detti contingenti, dall'altro, comprese le quantità che non hanno potuto essere assegnate;

    considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, le frazioni sono divise in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

    considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

    considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle tradizionali correnti commerciali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

    considerando che è opportuno dividere i contingenti della seconda frazione applicando gli stessi criteri utilizzati per la prima frazione, ad eccezione del contingente relativo alle autoradio di cui al codice NC 8527 29, in quanto l'esperienza suggerisce piuttosto di dividere il contingente in due parti uguali;

    considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento 1991/1992 applicato per la ripartizione della prima frazione dei contingenti 1995, assegnata anticipatamente sia agli importatori comunitari sia agli importatori dei nuovi Stati membri; che essa rappresenta una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione che si sono formate con il regime precedente;

    considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1994 o all'atto della ripartizione della prima frazione dei contingenti per il 1995; che infatti le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino con la nuova domanda di licenza una copia della licenza precedente; che tuttavia non è opportuno autorizzare tale semplificazione delle formalità per le domande di licenza d'importazione relative ai prodotti di cui al codice NC 6402 99, in considerazione della modifica della struttura del contingente iniziale introdotta dal regolamento (CE) n. 538/95;

    considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto; che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale agli importi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94;

    considerando che, onde creare le migliori condizioni per l'assegnazione e l'esaurimento soddisfacente del contingente, è opportuno prevenire eventuali domande speculative e vigilare affinché siano assegnati importi economicamente apprezzabili; che a tal fine appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

    considerando che, alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 538/95 nel contingente applicabile ai guanti di cui al codice NC 4203 29, e in considerazione degli importi già assegnati con la prima frazione, l'opportunità di assegnare una seconda frazione sarà esaminata al termine del periodo di validità delle licenze già rilasciate con la prima frazione;

    considerando che, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 6403 51, 6403 59 e 8527 29, l'assegnazione della prima frazione dei contingenti per il 1995 agli importatori non tradizionali è stata sospesa, poiché i quantitativi da assegnare non erano economicamente apprezzabili; che è opportuno aggiungere i quantitativi della seconda frazione spettanti agli importatori non tradizionali a quelli della prima frazione che non hanno potuto essere assegnati ed assegnare la totalità di tali quantitativi agli importatori non tradizionali in base alle domande che non hanno potuto essere soddisfatte con la prima frazione; che è quindi possibile determinare i criteri quantitativi per l'assegnazione dei quantitativi totali a detti importatori; che non è pertanto opportuno aprire per i prodottti rientranti in questa parte del contingente la procedura per la presentazione della domande di licenza d'importazione;

    considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizonali e delgi altri importatori;

    considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

    considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1);

    considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 1995;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La seconda frazione del 1995 dei contingenti quantitativi di cui allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è assegnata agli importatori secondo le disposizioni specifiche del presente regolamento.

    2. L'importo/valore della seconda frazione è indicato nell'allegato I del presente regolamento per ciascun contingente quantitativo.

    3. Il regolamento (CE) n. 738/94 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. La seconda frazione di ciascun contingente quantitativo dev'essere assegnata applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

    2. La parte riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è indicata nell'allegato II del presente regolamento.

    3. La parte riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare l'importo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino alle ore 17 (ora di Bruxelles) del 18 aprile 1995 alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

    Articolo 4

    1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di frazione di ciascun contingente ad essi riservata, coloro i quali possono comprovare di aver effettuato importazioni negli anni civili 1991 e 1992.

    2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto di frazioni dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

    3. Quale alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94,

    - il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

    - ad eccezione delle domande di licenza d'importazione dei prodotti di cui al codice NC 6402 99, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1012/94 della Commissione (1) o del regolamento (CE) n. 2801/94 della Commissione (2) e relativa ai prodotti oggetto della domanda di licenza può allegare alla richiesta di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza d'importazione il valore globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa in ciascuno degli anni del periodo di riferimento.

    4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi redatti in valuta.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 3 maggio 1995 alle ore 17, ora di Bruxelles, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.

    Articolo 6

    Entro il 10 maggio 1995 la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

    Articolo 7

    La parte della seconda frazione riservata agli importatori non tradizionali e relativa ai prodotti di cui ai codici NC 6403 51, 6403 59 e 8527 29 è riservata agli importatori non tradizionali che hanno presentato domanda di licenza d'importazione per la prima frazione dei contingenti 1995.

    Le richieste di tali importatori sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza della quantità risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in appresso alla quantità richiesta dagli importatori nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2459/94:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 8

    Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 1995.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

    Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

    ALLEGATO I

    IMPORTO VALORE DELLA SECONDA QUOTA DEI CONTINGENTI 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    RIPARTIZIONE DELLA SECONDA QUOTA DEI CONTINGENTI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    QUANTITÀ MASSIMA CHE PUÒ ESSERE RICHIESTA DA CIASCUN IMPORTATORE CHE NON SIA UN IMPORTATORE TRADIZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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