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Document 31993D0024

93/24/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia

GU L 16 del 25.1.1993, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; abrogato da 32001D0618

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/24(1)/oj

31993D0024

93/24/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia

(93/24/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che alcuni Stati membri ritengono il proprio territorio, o una parte dello stesso, indenne dalla malattia di Aujeszky e hanno presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che i sudetti Stati membri o regioni hanno avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che gli Stati membri hanno seguito una politica di vaccinazione o di estirpazione per rimuovere la malattia di Aujeszky;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dai suddetti Stati membri o regioni degli stessi;

considerando che le autorità degli stessi Stati membri applicano ai movimenti nazionali di suini destinati all'allevamento e alla produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso il suo parere;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I suini provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati all'allevamento in Stati membri o regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky, elencati nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi 12 mesi;

3) se il vaccino contro la malattia di Aujeszky è stato usato nell'allevamento di origine, negli ultimi 12 mesi deve essere stato usato unicamente un vaccino annullato con g1;

4) durante i 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente, in modo che non vi sia stata possibilità di contatto diretto o indiretto con altri suini;

5) i suini non devono essere stati vaccinati;

6) i suini devono essere stati sottoposti ad un test Elisa inteso ad accertare la presenza di anticorpi g1, eseguito conformemente ai requisiti dell'allegato II della presente decisione su siero prelevato dai suini almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento, con esito negativo. Inoltre, tutti gli animali in isolamento devono essere risultati negativi al test. Nel caso di suini di età superiore ai quattro mesi la prova usata deve essere il virus intero Elisa;

7) i suini devono essere restati nell'allevamento di origine sin dalla nascita oppure devono essere restati tre mesi nell'allevamento di provenienza e in altri allevamenti di status equivalente sin dalla nascita.

Articolo 2

I suini provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati alla produzione in Stati membri o regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky, elencati nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi dodici mesi;

3) i suini non devono essere stati vaccinati;

4) i) prima che gli animali siano spostati non è necessaria alcuna prova se l'allevamento di origine rientra in un programma ufficiale di controllo in cui viene sottoposto ad analisi ogni anno almeno il 15 % degli animali da allevamento (oppure venticinque suini, scegliendo tra questi valori quello superiore). Ogni prova deve essere suddivisa in almeno tre parti all'incirca uguali, da eseguire ciascuna ad intervalli di almeno due mesi; gli spostamenti devono effettuarsi unicamente a partire da allevamenti di status equivalente o superiore e nessun caso clinico della malattia di Aujeszky deve essere stato constatato nei 60 giorni precedenti entro un raggio di due chilometri dall'allevamento d'origine;

ii) se l'allevamento di origine non rientra nel suddetto programma di controllo, i suini devono essere isolati prima di essere spostati e devono essere campionati in conformità dell'allegato III entro 10 giorni prima dello spostamento e sottoposti ad una prova ai sensi dell'allegato II. Tutti gli animali sottoposti alla prova devono superarla;

5) i suini devono essere restati nell'allevamento di origine sin dalla nascita oppure devono essere restati tre mesi nell'allevamento di origine e in altri allevamenti di status equivalente sin dalla nascita.

Articolo 3

Gli animali citati all'articolo 2 devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione e rimanervi fino alla macellazione, salvo in caso di disposizioni diverse da parte dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione. Quest'ultima può prescrivere che tutti i suini di cui sopra siano condotti direttamente al macello.

Articolo 4

1. I suini destinati alla macellazione provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati a Stati membri o regioni elencati nell'allegato I devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione.

2. Qualora i suini siano stati vaccinati, deve essere stato utilizzato soltanto un vaccino annullato con g1.

3. Nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi tre mesi.

4. I suini devono essere rimasti nell'allevamento di origine durante gli ultimi sessanta giorno o sin dalla nascita.

5. La malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine.

Articolo 5

1. a) Il certificato sanitario di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE deve essere completato, per i suini destinati a paesi membri o regioni elencati nell'allegato I in provenienza da altri paesi membri o regioni, dalla seguente dicitura:

« Suini conformi alla decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, concernente la malattia di Aujeszky. Nel caso di suini destinati all'allevamento, la prova usata era il virus intero Elisa/Elisa ad accettare la presenza di anticorpi g1.

(Cancellare le menzioni inutili) »

b) Durante lo spostamento i suini non devono entrare in contatto con suini di status diverso.

2. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di requisiti analoghi anche per gli spostamenti all'interno del loro territorio verso regioni di cui all'allegato I.

Articolo 6

In deroga agli articoli di cui sopra, le presenti condizioni supplementari non devono essere richieste da Stati membri o regioni di destinazione per i suini provenienti da Stati membri o regioni di cui all'allegato I.

Articolo 7

La presente decisione sarà riesaminata prima del 31 dicembre 1994.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

ALLEGATO I

Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione Danimarca: tutte le regioni.

Regno Unito: tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles.

ALLEGATO II

Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (Elisa) per la ricerca degli anticorpi della glicoporteina 1 (ADV-g1) del virus della malattia di Aujeszky nel siero 1. Gli istituti elencati nel paragrafo 2, lettera d) valutano le prove e i kit Elisa g1 in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit Elisa g1 che rispettino questi standard. Gli esami di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente dev'essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al paragrafo 2, lettera c).

2. Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova.

a) La sensibilità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:

- Siero di riferimento CE ADV1 alla diluizione 1: 8,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 A,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 B,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 C,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 D,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 E,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 F.

b) La specificità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:

- Siero di riferimento CE ADV-g1 G,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 H,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 J,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 K,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 L,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 M,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 N,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 O,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 P,

- Siero di riferimento CE ADV-g1 Q.

c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV1 dev'essere catalogato come positivo a una diluizione di 1: 8 e il siero di riferimento CE ADV-g1 K dev'essere catalogato come negativo.

d) Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo Elisa in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Regno Unito

2. École nationale vétérinaire, Alfort, Francia

3. State Veterinary Virus Research Institute, Lindholm, Danimarca

4. Federal Research Centre, Tubingen, Germania

5. Centraal Diergeneeskudig instituut, Lelystad, Paesi Bassi

6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgio

7. Italia

8. Veterinary Research Laboratory, Dublino, Irlanda

9. Spagna

10. Portogallo

11. Grecia

12. Laboratoire de Médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Lussemburgo.

e) I sieri di riferimento CE saranno forniti dai laboratori elencati nel paragrafo 2, lettera d) di cui sopra.

ALLEGATO III

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