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Document 31993D0023

93/23/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

GU L 16 del 25.1.1993, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/23/oj

31993D0023

93/23/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0013 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 che stabilisce le disposizioni d'applicazione della decisione 91/341/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

(93/23/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (1), che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (qui di seguito denominata « Decisione Matthaeus »), in particolare l'articolo 9,

considerando che occorre stabilire le modalità applicative degli scambi di funzionari tra le amministrazioni nazionali e dei seminari di formazione di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della predetta decisione;

considerando che l'organizzazione di questi scambi deve soddisfare talune condizioni per garantire all'operazione la massima efficacia e permetterle di conseguire gli obiettivi del programma Matthaeus ;

considerando che occorre stabilire quali funzionari possano partecipare agli scambi e la durata dei medesimi;

considerando che occorre prevedere la preparazione, l'organizzazione e l'attuazione degli scambi e stabilire il ruolo sia degli Stati membri che della Commissione;

considerando che occorre valutare le azioni intraprese dagli Stati membri per predisporre una formazione linguistica per i funzionari candidati ad uno scambio;

considerando che la definizione di queste modalità applicative è indispensabile per il buon esito delle operazioni di scambio di funzionari tra le amministrazioni nazionali e, di conseguenza, del programma Matthaeus;

considerando che i seminari devono formare oggetto di una programmazione annua che ne permetta l'organizzazione e lo svolgimento nel corso dell'intero anno;

considerando che occorre adottare talune disposizioni finanziarie indispensabili per organizzare i trasferimenti di fondi tra la Commissione e gli Stati membri con riguardo sia agli scambi di funzionari sia ai seminari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 9 della decisione Matthaeus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce talune disposizioni d'applicazione della decisione Matthaeus relative:

- all'organizzazione degli scambi di funzionari,

- all'organizzazione dei seminari,

- alle modalità di pagamento, da parte della Commissione, delle spese relative agli scambi e ai seminari.

Articolo 2

Ciascuna amministrazione doganale designa un coordinatore Matthaeus (qui di seguito denominato coordinatore nazionale) responsabile di tutte le attività Mattaeus, in particolare dell'attuazione degli scambi di funzionari tra Stati membri e dell'organizzazione dei seminari.

Articolo 3

Spetta alla Commissione, coordinare a livello comunitario, tutte le attività del programma Matthaeus in collaborazione con i coordinatori nazionali.

TITOLO I SCAMBI DI FUNZIONARI Capitolo I Funzionari oggetto di scambio

Articolo 4

Conformemente al punto 1 dell'allegato I della decisione Matthaeus per « funzionari incaricati dell'applicazione del diritto comunitario » si intendono tutti i funzionari che espletano le loro funzioni nelle amministrazioni doganali degli Stati membri nonché i funzionari che applicano il diritto doganale nell'ambito delle amministrazioni centrali e regionali.

Articolo 5

Le eccezioni di cui al punto 3, secondo comma, dell'allegato I della decisione Matthaeus possono essere temporaneamente applicate, in particolare quando lo Stato membro ospitante accetti di accogliere un funzionario che non conosca molto bene la lingua del paese, a patto tuttavia che disponga di una sufficiente conoscenza di una lingua veicolare della Comunità.

Capitolo II Durata degli sambi

Articolo 6

La durata normale degli scambi è di quattro settimane. Periodi di scambio di durata differente possono essere concordati tra la Commissione e gli Stati membri interessati.

Capitolo III Organizzazione degli scambi

Articolo 7

Al più tardi nel corso del mese di settembre di ogni anno la Commissione stabilisce il numero di fasi, le rispettive date d'inizio e di fine e il numero di funzionari da scambiare, per Stato membro, nel corso di ciascuna fase dell'anno successivo.

Articolo 8

Sei settimane prima dell'inizio di ciascuna fase ogni coordinatore nazionale invia alla Commissione l'elenco dei funzionari che la sua amministrazione propone per uno scambio, accompagnato dai formulari di candidatura completati dai funzionari nel momento in cui chiedono di partecipare ad uno scambio.

L'elenco di cui sopra deve recare, oltre al nome dei partecipanti, i paesi e gli uffici in cui intendono recarsi.

Articolo 9

Il funzionario oggetto di scambio compila, al suo ritorno e al più tardi nel giro di quattro settimane, una scheda di valutazione che dev'essere vistata dal superiore gerarchico ed essere successivamente trasmessa al coordinatore nazionale.

Ciascun coordinatore nazionale invia alla Commissione, alla fine di ogni mese, tutte le schede di valutazione, compilate dai funzionari della sua amministrazione, ricevute nel corso del mese precedente, corredate, all'occorrenza, delle sue osservazioni.

Capitolo IV Obblighi degli Stati membri

Articolo 10

Ciascun coordinatore nazionale informa la Commissione quando, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione Mattaeus, il suo Stato limiti, a titolo generale, la portata dell'autorizzazione concessa ai funzionari oggetto di scambio di espletare le formalità relative agli atti loro assegnati.

Articolo 11

Ai sensi del punto 6 dell'allegato I della decisione Mattaeus, ciascun coordinatore nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento in cui sono indicate tutte le azioni di formazione linguistica intraprese.

Questo documento deve recare, in particolare, il numero di ore consacrate a questa formazione ed i relativi importi, in moneta nazionale, nonché il numero di funzionari che vi hanno partecipato e le lingue in causa.

TITOLO II SEMINARI DI FORMAZIONE

Articolo 12

La Commissione predispone, in collaborazione con gli Stati membri, il programma dei seminari che saranno organizzati nel corso dell'anno, tenendo conto delle domande degli Stati membri.

Nell'elaborazione di questo programma, si può tener conto dei suggerimenti avanzati dagli ambienti economici ed universitari.

Il programma determina:

- le priorità dell'anno in materia di seminari;

- i termini dei seminari;

- il luogo di svolgimento dei seminari, presso la Commissione o in uno degli Stati membri.

Indica ugualmente se la natura dei termini permette l'applicazione dell'allegato II, punto 2, ultimo comma della decisione Mattaeus, così come il numero previsto dei partecipanti degli Stati membri.

Il programma è presentato al comitato all'inizio di ogni anno.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE Capitolo I Scambi

Articolo 13

Prima dell'inizio di ogni fase e al più tardi una settimana dopo aver ricevuto l'elenco di cui all'articolo 8 la Commissione provvede a versare in ecu, a titolo di anticipo, i fondi necessari per l'azione di scambio sui conti indicati dagli Stati membri.

Non appena recevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato I.

Articolo 14

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo II Seminari

Articolo 15

La Commissione versa a titolo di anticipo, per gli Stati membri che ne fanno domanda, alle stesse date e secondo le modalità previste per le fasi di scambio, in base al programma stabilito conformemente all'articolo 12, i fondi necessari al pagamento dei funzionari che parteciperanno ai seminari.

Non appena ricevuti i fondi di cui sopra, ogni Stato membro è tenuto a darne comunicazione alla Commissione secondo il modulo figurante nell'allegato II.

Articolo 16

Allo scopo di regolarizzare gli anticipi versati, al più tardi un mese dopo la fine di ciascuna fase di scambio, ogni Stato membro deve inviare alla Commissione un riepilogo, in ecu, delle somme effettivamente spese, indicando anche il nome dei funzionari che hanno formato oggetto di scambio.

Capitolo III Disposizioni comuni

Articolo 17

Gli Stati membri provvederanno a convertire in ecu, sulla base dell'Info ecu trasmesso loro dalla Commissione ogni mese, i consuntivi delle spese effettivamente sostenute di cui agli articoli 14 e 16.

Articolo 18

Qualora gli Stati membri abbiano riscosso un importo in eccedenza, dopo la regolarizzazione in conformità degli articoli 14 e 16, tale importo sarà considerato come un anticipo per i futuri seminari o le future fasi di scambio. In caso contrario la Commissione provvederà, al più presto al versamento dell'importo mancante.

Se entro due mesi dalla fine di ciascuna fase di scambi o di seminari, gli Stati membri non avessero ancora operato la regolarizzazione di cui agli articoli 14 e 16, la Commissione potrebbe chiedere il rimborso degli anticipi mediante ordine di pagamento.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

ALLEGATO I

PROGRAMMA MATTHAEUS FASE N.

RICEVUTA STATO MEMBRO:

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE:

INDIRIZZO:

TELEFONO: TELEFAX:

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS:

QUALITÀ/FONZIONI:

Certifico aver ricevuto sul conto n.

aperto presso la banca la cui

sede di trova a , la

soma di ECU, prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la realizzazione della fase.

Fatto a , addì 19 . . .

(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato

al capo divisione - DG XXI/A/4

Commissione delle Comunità europee

200, rue de la Loi

B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

PROGRAMMA MATTHAEUS FASE N.

Seminari 1993

RICEVUTA STATO MEMBRO:

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE:

INDIRIZZO:

TELEFONO: TELEFAX:

NOME DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE

DEGLI STANZIAMENTI MATTHAEUS:

QUALITÀ/FUNZIONI:

Certifico aver ricevuto sul conto n.

aperto presso la banca la cui

sede di trova a , la

somma di ECU, prevista a titolo di anticipo per la liquidazione delle spese sostenute dalla mia Amministrazione per la partecipazione di suoi funzionari ai seminari Matthaeus.

Fatto a , addì 19 . . .

(Firma)

Da trasmettere non appena il versamento è accreditato

al capo divisione - DG XXI/A/4

Commissione delle Comunità europee

200, rue de la Loi

B-1049 Bruxelles

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