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Document 31992D0509
92/509/EEC: Council Decision of 19 October 1992 concerning the conclusion of the Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Republic of Paraguay
92/509/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay
92/509/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay
GU L 313 del 30.10.1992, p. 71–71
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/509/oj
92/509/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0071 - 0071
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay (92/509/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che è opportuno che la Comunità approvi l'accordo quadro di cooperazione con la Repubblica del Paraguay ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 25 dell'accordo (3). Articolo 3 La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita all'articolo 21 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. CURRY (1) GU n. C 309 del 29. 11. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 363. (3) Vedi pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I Scambio di lettere in materia di trasporti marittimi Lettera n. 1 Signor, In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali. Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signori, Mi pregio comunicar Loro di aver ricevuto la Loro lettera in data odierna così redatta: « In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali. Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. » Mi pregio comunicar Loro che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Vogliano gradire, Signori, l'espressione della mia più profonda stima. Per il governo della Repubblica del Paraguay ALLEGATO II Dichiarazione unilaterale della Comunità sul sistema delle preferenze tariffarie generalizzate La Comunità conferma l'importanza da essa attribuita al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo. Per consentire al Paraguay di sfruttare appieno il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate da essa instaurato a norma della suddetta risoluzione, la Comunità europea è disposta ad esaminare i suggerimenti di questo paese. Inoltre, la Comunità organizzerà seminari di informazione in Paraguay per far sì che gli amministratori e gli operatori economici di questo paese abbiano una maggiore conoscenza del sistema da essa instaurato.