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Document 31992D0369
92/369/EEC: Commission Decision of 24 June 1992 amending Annex III to Council Directive 90/539/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs as regards poultry vaccination conditions
92/369/CEE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1992 che modifica, per quanto riguarda i requisiti per la vaccinazione del pollame, l'allegato III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intraComunitàri e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
92/369/CEE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1992 che modifica, per quanto riguarda i requisiti per la vaccinazione del pollame, l'allegato III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intraComunitàri e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
GU L 195 del 14.7.1992, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31990L0539 | sostituzione | allegato 3 | 25/06/1992 |
92/369/CEE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1992 che modifica, per quanto riguarda i requisiti per la vaccinazione del pollame, l'allegato III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intraComunitàri e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 14/07/1992 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0088
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1992 che modifica, per quanto riguarda i requisiti per la vaccinazione del pollame, l'allegato III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (92/369/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 34, considerando che attualmente l'allegato III di detta direttiva prescrive fra l'altro che, negli scambi intracomunitari, il pollame debba essere vaccinato con vaccini conformi alle norme della Farmacopea europea; considerando che, per molti vaccini del pollame attualmente utilizzati negli Stati membri, non si dispone delle relative monografie della Farmacopea europea; considerando che è opportuno modificare il summenzionato allegato III, autorizzando l'uso di vaccini che non formano oggetto di monografie della Farmacopea europea; considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. ALLEGATO « ALLEGATO III REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME 1. In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso. 2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione. »