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Document 31991R0837
Commission Regulation (EEC) No 837/91 of 4 April 1991 amending Regulation (EEC) No 2742/90 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2204/90
Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
GU L 85 del 5.4.1991, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31990R2742 | sostituzione | articolo 4.1 | 08/04/1991 | |
Modifies | 31990R2742 | complemento | allegato | 08/04/1991 |
Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 05/04/1991 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 837/91 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (1), in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (2) stabilisce la somma dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati senza autorizzazione, sulla base dei prezzi delle caseine e dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del secondo trimestre del 1990; che la tendenza flessiva di tali prezzi nel secondo trimestre del 1990 rende necessario un aumento di tale somma; considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2742/90 reca le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati nei formaggi; che l'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento contempla la possibilità di modificare l'allegato in base a domande motivate comprovanti l'esigenza tecnica dell'aggiunta di caseina o caseinati; che l'esame di due domande presentate ha consentito di comprovare tale necessità per i formaggi fusi in polvere e i formaggi fusi grattugiati; che occorre pertanto integrare in conformità tale allegato; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2742/90 è modificato come segue: 1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. La somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 350 ecu per 100 kg di caseine e caseinati, tenuto conto dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel quarto trimestre del 1990. » 2) All'allegato è aggiunto il testo seguente: « - formaggi fusi grattugiati di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % (1) - formaggi fusi in polvere di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % (1). (1) Fabbricati con un processo a ciclo continuo, senza aggiunta di formaggi fusi già prodotti. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7. (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.