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Document 31991R0837

    Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

    GU L 85 del 5.4.1991, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/837/oj

    31991R0837

    Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 05/04/1991 pag. 0015 - 0015


    REGOLAMENTO (CEE) N. 837/91 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (1), in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (2) stabilisce la somma dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati senza autorizzazione, sulla base dei prezzi delle caseine e dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del secondo trimestre del 1990; che la tendenza flessiva di tali prezzi nel secondo trimestre del 1990 rende necessario un aumento di tale somma;

    considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2742/90 reca le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati nei formaggi; che l'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento contempla la possibilità di modificare l'allegato in base a domande motivate comprovanti l'esigenza tecnica dell'aggiunta di caseina o caseinati; che l'esame di due domande presentate ha consentito di comprovare tale necessità per i formaggi fusi in polvere e i formaggi fusi grattugiati; che occorre pertanto integrare in conformità tale allegato;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2742/90 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. La somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 350 ecu per 100 kg di caseine e caseinati, tenuto conto dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel quarto trimestre del 1990. »

    2) All'allegato è aggiunto il testo seguente:

    « - formaggi fusi grattugiati di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % (1)

    - formaggi fusi in polvere di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % (1).

    (1) Fabbricati con un processo a ciclo continuo, senza aggiunta di formaggi fusi già prodotti. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7. (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.

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