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Document 31991R0147

Regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico

GU L 17 del 23.1.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/147/oj

31991R0147

Regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1991 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0097


REGOLAMENTO (CEE) N. 147/91 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che è necessario precisare la definizione del limite di tolleranza previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3492/90 per la conservazione dei quantitativi di prodotti agricoli immagazzinati all'intervento pubblico, nonché il metodo da utilizzare per il calcolo delle conseguenze finanziarie determinate dal magazzinaggio;

considerando che il limite in parola è riferito alle perdite quantitative ordinarie conseguenti a normali operazioni di magazzinaggio o di trasformazione dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, effettuate nel rispetto delle norme di buona conservazione del prodotto;

considerando che, per ciascun prodotto di cui trattasi, tale limite deve essere fissato ricorrendo ad un metodo semplice e tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di perdite quantitative non identificabili intervenute nel corso degli ultimi anni di ammasso; che è pertanto opportuno fissare il limite in percentuale della giacenza complessiva;

considerando che, per taluni prodotti sottoposti a trasformazione tra l'acquisto e il magazzinaggio, è necessario fissare limiti di tolleranza specifici concernenti le perdite intervenute all'atto di tale trasformazione;

considerando che per la carne suina, da molto tempo, non ci sono state operazioni di magazzinaggio pubblico per cui è opportuno fissare detto limite nel caso in cui si dovessero constatare nuove operazioni di magazzinaggio;

considerando che è d'uopo precisare il momento in cui le conseguenze finanziarie risultanti dall'applicazione dei limiti di tolleranza devono essere contabilizzate alla sezione garanzia del FEAOG;

considerando che i limiti di tolleranza sono stati fissati con regolamenti settoriali; che esigenze di semplificazione legislativa impongono di raggrupparli in un unico regolamento;

considerando che, per alcuni prodotti agricoli, il metodo di calcolo della percentuale di perdite normali ammesse durante l'ammasso è stato fondamentalmente modificato; che è necessario rivedere queste percentuali alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico viene fissato un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate a regola d'arte.

2. Il limite di tolleranza è fissato in percentuale del peso effettivo globale, senza imballaggio, dei quantitativi entrati all'ammasso e presi in carico nel corso dell'esercizio di cui trattasi e dei quantitativi giacenti all'inizio del medesimo esercizio.

Esso è calcolato, per ogni prodotto, con riferimento all'insieme dei quantitativi giacenti presso ciascun organismo d'intervento.

Il peso effettivo, all'entrata e all'uscita, è calcolato deducendo dal peso constatato, il peso forfettario dell'imballaggio quale previsto nelle condizioni di acquisto, o, in assenza di dette condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall'organismo di intervento.

3. Il limite di tolleranza non concerne una perdita in numero di imballaggi o in numero di pezzi registrati. Articolo 2

1. Le percentuali per normali perdite ammesse durante l'ammasso sono le seguenti:

- cereali 0,2 - risone - granturco - sorgo 0,4 - zucchero 0,1 - olio d'oliva 0,6 - semi di colza e di ravizzone 0,2 - girasole 0,8 - alcool 0,6 - tabacco in foglia 0,0 - tabacco in colli o trasformato 1,0 - latte scremato in polvere 0,0 - burro 0,0 - formaggio: Grana Padano 4,5 Parmigiano Reggiano 6,5 - carni bovine 0,6 - carni suine ulteriormente

2. Le percentuali delle perdite ammesse all'atto della trasformazione dei prodotti acquistati sono le seguenti:

- disossamento di carni bovine 32

- trasformazione del tabacco in foglia 19

Esse si applicano all'insieme dei quantitativi sottoposti alla trasformazione nel corso dell'esercizio. Articolo 3

Le perdite che superano il limite di tolleranza sono contabilizzate alla fine dell'esercizio finanziario del FEAOG, sezione garanzia. Articolo 4

Le percentuali previste all'articolo 2 saranno riviste entro 3 anni, sulla base degli accertamenti effettuati dopo l'applicazione dei nuovi metodi di calcolo. Articolo 5

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 742/70, 743/70, 771/71, 899/70, 2705/71, 236/72, 2577/72, 638/74, 230/79 e 394/89 (2) sono abrogati. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3. (2) GU n. L 90 del 24. 4. 1970, pag. 28. GU n. L 90 del 24. 4. 1970, pag. 29. GU n. L 85 del 15. 4. 1971, pag. 17. GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 12. GU n. L 280 del 21. 12. 1971, pag. 8. GU n. L 29 del 2. 2. 1972, pag. 18. GU n. L 275 dell'8. 12. 1972, pag. 24. GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 30. GU n. L 32 dell'8. 2. 1979, pag. 23. GU n. L 45 del 17. 2. 1989, pag. 12.

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