Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0261

91/261/CEE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

GU L 126 del 22.5.1991, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/261/oj

31991D0261

91/261/CEE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 22/05/1991 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0193


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1991 che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (91/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protenzione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificato da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'allegato III, parte B, punto 10,

considerando che, a norma delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE, è vietata l'introduzione in alcuni Stati membri di vegetali di taluni generi, diversi da frutti e sementi originari di paesi o regioni diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dal 16 aprile al 31 ottobre se originari dell'emisfero boreale e dal 1° novembre al 15 aprile se originari dell'emisfero australe;

considerando che da informazioni ufficiali trasmesse dall'Australia risulta che l'organismo nocivo succitato non è presente in tale paese e che essa ha imposto da tempo un rigoroso divieto di importare vegetali e prodotti vegetali tali da introdurre questo organismo nocivo;

considerando che è stata appurata l'assenza di rischi di diffusione del succitato organismo nocivo;

considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali accertamenti futuri della presenza dell'organismo nocivo di cui trattasi in Australia;

considerando che la Commissione provederà a che l'Australia trasmetta ogni anno tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per una valutazione della situazione fitosanitaria sul suo territorio;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Si dichiara che l'Australia è riconosciuta indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

Top