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Document 31990R1936

Regolamento (CEE) n. 1936/90 della Commissione, del 4 luglio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 174 del 7.7.1990, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1936/oj

31990R1936

Regolamento (CEE) n. 1936/90 della Commissione, del 4 luglio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 07/07/1990 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0129


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1990

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato per la nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, concernente il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura, concernente il prodotto di cui al punto 1 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Designazione delle merci // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Indumento a maglia (100 % fibre sintetiche) leggero, con bretelle sottili, che copre il tronco sino al cavallo. Detto indumento presenta nella parte posteriore, a livello del punto vita, un elastico e si chiude al cavallo a mezzo di tre bottoni automatici. Esso è, inoltre, bordato con pizzo fatto a macchina. (vedi fotografia n. 440) (*) // 6108 92 00 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici NC 6108 e 6108 92 00. // 2. Indumento a maglia (100 % cotone) leggero, con maniche corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita. Esso presenta una scollatura rotonda, due spalline interne, nonché delle decorazioni sotto forma di cinque piegoline cucite all'estremità delle maniche. (vedi fotografia n. 449) (*) // 6109 10 00 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota complementare 2 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6109 e 6109 10 00. // // //

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.

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